Fabbricati rurali: ancora non è finita per gli agricoltori del senese alle prese con scadenze troppo strette

Alessandro Cinughi de Pazzi

Gli agricoltori del senese ancora alle prese con i fabbricati rurali che non risultano iscritti al catasto. Un aiuto sembra arrivare dallo statuto del contribuente.

 

Una interpretazione dei suoi contenuti darebbe ai soggetti interessati un po’ di respiro per mettere mano alle complicate pratiche burocratiche da espletare.

 

La polemica era nata perché troppo stretti i tempi per rispettare i termini per la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale per i fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità.

La scadenza era il 30 settembre. Confagricoltura aveva chiesto la proroga, ma niente di fatto.

 

“Troppo esiguo – aveva spiegato Alessandro Cinughi de Pazzi, presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena (associata a Confagricoltura) – il tempo a disposizione concesso agli agricoltori dopo l’emanazione del decreto ministeriale di attuazione pubblicato solo il 22 settembre 2011”.

 

Dall’Unione hanno promesso che ci sarebbe stato tutto l’impegno ad assistere gli agricoltori che dalla violazione dello statuto del contribuente avessero subito un danno ingiustificato. E così è stato.

 

“Leggendo attentamente, nelle more delle disposizioni legislative – spiegano dall’Unione – appaiono evidenti alcune opportunità che potrebbero dare la possibilità agli agricoltori di presentare comunque le richieste istanze”.

 

Una considerazione che darebbe agli agricoltori ancora un bel po’ di tempo (almeno fino al 21 novembre) per mettersi in regola con i rurali.

 

Anche se il termine di presentazione delle domande di variazione catastale è scaduto, sottolineano dagli uffici dell’Unione – occorre continuare a presentare le domande utilizzando i canali previsti dal comunicato dell’Agenzia del Territorio del 21 settembre 2011, ed in particolare quello del sito Internet (www.agenziaterritorio.gov.it) che comporta l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione nel sistema informativo dei dati contenuti nella domanda di variazione.

 

L’utilizzo del sito Internet, reso disponibile dalla Agenzia del Territorio per inoltrare le domande di variazioni catastali, dovrà avvenire quanto meno per giorni 60 dal 21 settembre 2011, salvo che nel medio tempo il sito sia disattivato.

 

In ordine alla compilazione delle autocertificazioni per alcuni casi dubbi (ad esempio fabbricati utilizzati dai coadiuvanti, pensionati agricoli, eccetera) si è in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia del Territorio.

 

 

In particolare, il termine di 60 giorni viene indicato per rendere la disciplina coerente ed organica con le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente. Invero l’articolo 3 della Legge 212/2000 prevede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente, la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Si tratta di disposizione preordinata alla salvaguardia della ragionevolezza e dell’affidamento del contribuente nel rapporto con la Pubblica Amministrazione. Si rammenta che lo statuto del contribuente contiene all’articolo 1 una duplice autoqualificazione: come legge di attuazione costituzionale e come codificazione dei principi generali dell’ordinamento tributario.

 

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che lo Statuto contiene norme espressive dei principi generali anche di rango costituzionale. E’ di tutta evidenza che il principio sancito dall’articolo 3 dello Statuto potrà essere utilizzato in un eventuale contenzioso che dovesse aprirsi laddove, nelle more di un intervento normativo di riapertura del termine per la presentazione delle domande di variazione catastale, venissero adottati provvedimenti impositivi di recupero ICI o ai fini delle imposte dirette.

 

In simile evenienza, occorrerà denunciare dinnanzi al Giudice tributario l’illegittimità dell’atto impositivo che si dovrebbe fondare sulla irrilevanza della domanda di variazione catastale presentata fuori termine (30 settembre 2011), ma nei 60 giorni successivi.

 

A questa posizione dell’Amministrazione, occorre giustapporre la normativa di garanzia sullo statuto del contribuente, che esclude la legittimità di quegli atti impositivi che si fondono su disposizioni tributarie, che impongono complessi adempimenti in materia di variazione catastale, senza rispettare il termine dei 60 giorni, per consentire al contribuente di attrezzarsi adeguatamente per procedere all’esecuzione degli obblighi previsti.

 

Di qui l’importanza di rispettare il termine di 60 giorni dal 21 settembre 2011 per la presentazione della domanda di variazione catastale. In tal modo, infatti, è sostenibile, sul piano legale, la contestazione degli atti impositivi di recupero ICI o ai fini delle imposte dirette che si giustificano su disposizioni tributarie non coerenti ed organiche con la normativa fondamentale contenuta nello statuto del contribuente.