In termini bancari si intende un processo continuo volto alla conoscenza del cliente attraverso l’acquisizione di informazioni che le banche sono tenute ad ottenere prima di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un’operazione occasionale. Le attività di adeguata verifica sono graduate in funzione dei vari fattori di rischio introducendo così una “profilatura” del rischio del cliente che genera un iter di verifica semplificato o rafforzato.
Il principale riferimento normativo, che regola le norme sull’adeguata verifica, è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 231/2007.
Nel caso in cui le banche non riescano ad identificare la propria clientela ed assolvere gli obblighi di adeguata verifica secondo le modalità previste, la legge impone agli istituti di credito di non aprire alcun rapporto o di bloccare e chiudere i rapporti in essere (c/c ma anche conti titoli, di deposito etc).
Le banche dovranno svolgere azioni nei confronti della clientela mirate al raccoglimento dell’informativa necessaria, comunicando allo stesso tempo le conseguenze che potrebbero derivare dall’impossibilità di completare il processo di adeguata verifica.
Conseguenze che possono riguardare ad esempio, astensione dal porre in essere nuove operazioni, revoca automatica degli assegni in uso ed infine anche la chiusura del rapporto di conto corrente, conservando in evidenza copia dei contatti firmati (anche email, posta etc).
Il processo di adeguata verifica non è volto solamente al reperimento e controllo della documentazione ma anche al monitoraggio costante delle caratteristiche e dell’operatività della controparte, con l’obiettivo principale di acquisire una conoscenza consolidata della clientela.
Banca UBAE è da sempre fully compliant con tale disciplina, anche ai sensi del dettato della Banca d’Italia, integrato da apposita circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze.