Bonus 110%: detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura?

Quale vantaggio fiscale scegliere grazie all’applicazione del Bonus 110% è uno dei quesiti ai quali in molti cercano risposta.

Avere la possibilità di risparmiare piace a tutti; che sia per migliorare le condizioni di abitabilità o per acquistare un immobile di alta classe energetica, piuttosto che per incentivare possibili acquirenti, in ogni caso, quando il costo sostenuto si traduce in guadagno effettivo e potenziale, si raggiunge quel binomio perfetto tra desiderio e fattibilità, non sempre coniugabile.

La detrazione fiscale è minore imposta da pagare in verticale nella dichiarazione dei redditi per il contribuente e rappresenta meno tasse effettive all’occorrenza.

La cessione del credito nominale del 110% ad altri soggetti, compresi istituti bancari e altri intermediari finanziari (nonché la cessione successiva di questi ultimi ad altri) anche a un prezzo inferiore alla spesa detraibile, si traduce in denaro contante, e allo stesso tempo diventa un credito di imposta che circola e che può essere portato in compensazione fiscale. 

Lo sconto in fattura, fino all’importo massimo del totale spesa sostenuta, viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, che a loro volta recupereranno l’importo con la detrazione o con la cessione del credito maturato, ritrasformandolo. 

Il tempo per il recupero fiscale, sia della spesa che del credito che andrà in compensazione, può essere di 5 anni e riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021; novità: anche quelle effettuate prima del decreto 34/2020 che regola la materia all’art. 121 (a partire, quindi, dal 1° gennaio 2020).

Attenzione, però, perché il bonus si potrebbe perdere. Ciò accade se non si ha capienza di IRPEF o di IRES, oppure, per il cessionario o il fornitore quando la quota di credito d’imposta non viene utilizzata nell’anno, in quanto non potrà essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Quindi, si tratta di capire cosa ci conviene, perché se non c’è capienza, conviene monetizzare e trasformare in credito d’imposta, per chi ha il vantaggio di usufruirne. Tuttavia, c’è da avere un occhio sia di breve che di medio periodo, in particolare per i fornitori dei beni e dei servizi relativi agli interventi, nel coniugare liquidità e potenziale fatturato, ovvero investimento.

Inoltre, si tratta di capire quali intermediari accettano i crediti del bonus, questo, soprattutto per i fornitori, compresi i costruttori di immobili, per operare lo sconto.

Gli interventi ricompresi riguardano: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio con il provvedimento dell’8 agosto 2020, consultabile al seguente link: Provvedimento 8 agosto 2020

Qualora si opti per il contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, occorrerà inviare, a partire dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione all’Agenzia delle Entrate. Il modello da compilare e inviare online è quello presente all’interno del Provvedimento, corredato di relative istruzioni di compilazione.

Facciamo i conti, pensiamo all’ambiente e miglioriamo la nostra qualità della vita. 

Se ci saranno più detrazioni, oppure più sconti o più crediti, lo dirà il tempo e avremo un termometro indicatore sia della capacità di incentivare i consumi che di quella di aumentare il fatturato dei fornitori, grazie al risparmio fiscale, direi “dinamico” e non più “statico”.

Maria Luisa Visione