Il decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha previsto misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica Covid -19.
BONUS DI 600 EURO Il bonus di 600 euro erogato dall’Inps per partite Iva, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, stagionali, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo potrà essere richiesto online dal 1 aprile.
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi: a tale indennità possono accedere i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, iscritti alla gestione separata dell’Inps; i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata dell’Inps. Per accedere all’indennità, tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti: si tratta di un’indennità a cui possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Ai fini dell’accesso all’indennità tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della gestione separata Inps.
Lavoratori stagionali: prevista l’indennità anche per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. Questi ultimi non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Lavoratori agricoli: indennità riservata agli operai agricoli a tempo determinato e alle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo: a tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo fondo; che sia stato prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Le indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Come precisato da Carlo Sibilia, sottosegretario del ministero dell’Interno, presentare la domanda è molto semplice, ma servirà avere il pin per l’accesso ai servizi online dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Sul sito Inps si trova la sezione “Entrainmyinps”, si deve accedere tramite pin, procedere per accesso servizi online, nella barra di ricerca selezionare “Domande per prestazioni al sostegno del reddito” e poi la voce “Indennità Covid-19”.
Le credenziali che generalmente occorrono sono il pin dispositivo Inps, lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Se siete in possesso di una di queste credenziali appena citate, potrete già inoltrare la domande per il bonus di 600 euro. Per quelli sprovvisti delle suddette credenziali o comunque in difficoltà nella presentazione delle procedure richieste, sarà possibile avvalersi della modalità semplificata di compilazione e invio online, oppure apprestarsi ad una nuova procedura di rilascio diretto del pin dispositivo tramite riconoscimento a distanza. La modalità semplificata di compilazione e invio online è permessa in riferimento esclusivo alle domande di prestazione relative all’emergenza sanitaria da Coronavirus (decreto legge n.18/2020): professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alla gestioni speciali Ago, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo, bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata di compilazione e invio online consente di inviare la domanda per il bonus di 600 euro tramite l’inserimento della sola prima parte del pin Inps (i primi 8 caratteri ricevuti via email o sms) dopo averne fatto richieste sul sito Inps o tramite contact center 803-164 (gratuito da rete fissa) o 06-164164 (a pagamento da rete cellulare, in base alla tariffa prevista dal proprio gestore telefonico). Per quanto riguarda la richiesta del pin dispositivo con riconoscimento a distanza, la procedura eviterà agli utenti di dover attendere l’arrivo della seconda parte del pin via posta (si è in attesa che il servizio venga attivato).
CONGEDO PER LA CURA DEI MINORI L’articolo 23 del decreto legge 18/2020 ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori. Possono fruire del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori autonomi iscritti all’Inps e lavoratori dipendenti pubblici. Inoltre, l’articolo 24 del decreto legge 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti stabiliti dall’articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, numero 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
CASSA INTEGRAZIONE Possono richiedere la cassa integrazione ordinaria: imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all’armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
L’Inps fissa i termini di presentazione della domanda fino al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “Covid-19 nazionale”, ed allegando l’elenco dei lavoratori beneficiari.