La garanzia bancaria è uno strumento con il quale una banca, ovvero il garante, assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l’obbligato principale, l’ordinante, non adempia ai propri impegni.
Possono anche costituire una alternativa efficace al credito documentario per coprirsi dal rischio di credito, così come da altre tipologie di rischio riferite al contratto sottostante.
Esistono due distinte fattispecie di garanzie, profondamente diverse fra di loro:
· la fideiussione
· la garanzia “a prima richiesta” o “a prima domanda”
La fideiussione è una garanzia tipica e accessoria con la quale il fideiussore garantisce al creditore il pagamento di un debito, nel caso in cui il debitore principale non adempia. Pertanto, la fidejussione trae origine e dipende dal rapporto sottostante e non è valida se non è valida l’obbligazione principale. Una delle conseguenze dell’accessorietà è la possibilità per il fideiussore di opporre al creditore sia le eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia che quelle spettanti al debitore principale.
Il regime di incertezza della fideiussione lo rende uno strumento poco adatto al campo internazionale tanto da essere scarsamente utilizzato sia dalle banche sia dagli operatori economici. Nel commercio internazionale si preferisce ricorrere alla garanzia autonoma (a prima richiesta), una forma di tutela molto più rapida ed efficace. Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte (la banca) promette l’adempimento di un’obbligazione propria, assume, cioè, l’impegno di pagare – a semplice richiesta del beneficiario- non già un debito altrui ma proprio. L’obbligazione della banca è, pertanto, autonoma rispetto a quella del debitore principale, con la conseguenza che la banca non potrà opporre, per evitare l’adempimento della propria obbligazione, eccezioni relative alla validità, all’efficacia e, in genere, al rapporto di base, fatta salva la exceptio doli generalis, rimedio diretto a precludere l’escussione abusiva o fraudolenta, ovvero l’esercizio abusivo o fraudolento del diritto attribuito al beneficiario della garanzia.
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