Il sostegno pubblico alle banche italiane da 150 miliardi approvato dall’Ue

Il sostegno pubblico alle banche italiane da 150 miliardi approvato dall’Ue

In linea con quanto prevedono le regole comunitarie, l’Italia potrà sostenere il suo sistema bancario, attraverso l’intervento dello Stato come garante. Si tratta di una misura precauzionale che consente alle banche italiane solvibili di rifinanziarsi, senza necessità di fornire un titolo a collaterale della liquidità richiesta. Il rifinanziamento delle prossime scadenze delle obbligazioni senior avrà, quindi, un paracadute da 150 miliardi, della durata di sei mesi.  E’ uno schema di garanzia statale di carattere temporaneo, da utilizzare solo in caso di effettivo bisogno. L’intento è quello di tutelarsi da attacchi speculativi in borsa che minano gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e le risorse dei risparmiatori e che possono innescare meccanismi sistemici. Bisogna sottolineare che tale intervento va distinto dall’ipotesi che lo Stato entri nel capitale di una banca, diventandone azionista al fine di ricapitalizzarla.

La disciplina degli aiuti di Stato nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)

Articolo 107

“Salvo deroghe contemplate nei Trattati”, le regole europee stabiliscono, in generale l’incompatibilità con il mercato interno degli aiuti statali che favoriscono alcune imprese o produzioni o che falsino la concorrenza, quando incidono sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, nell’elenco degli aiuti compatibili rientrano quelli destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Quindi, dalla lettura della norma si evince l’obiettivo di far competere gli Stati membri con regole uguali per tutti senza favoritismi, ma anche, il potere discrezionale sulle deroghe alla disciplina generale in mano alla Commissione.

Articolo 108

Secondo l’art. 108, il Consiglio, deliberando all’unanimità, su richiesta di uno Stato membro, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni comunitarie, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.

Deroghe accordate dal 2008 al 2014

In passato sono state accordate deroghe a favore degli aiuti di stato destinati agli istituti di credito europei. In particolare, ciò è avvenuto attraverso tre tipologie di strumenti: garanzie, ricapitalizzazioni e Asset relief. Le garanzie a copertura delle passività autorizzate dall’Europa corrispondono a circa 4000 miliardi di euro; le misure di ricapitalizzazione a poco più di 821 miliardi di euro; infine le Asset relief, che consistono in cessioni di titoli strutturati delle banche a un veicolo pubblico, a quasi 670 miliardi di euro. Tutti gli strumenti sono stati usati in misura minore rispetto al plafond concesso, a causa del conseguente costo da pagare: l’aumento del debito pubblico. In Europa dal 2008 al 2014, prima dell’introduzione delle regole sul bail in, la Germania ha elargito alle sue banche 238 miliardi di euro di spesa pubblica, la Spagna 52, l’Irlanda 42, la Grecia 40, mentre l’Italia solo 4 miliardi.

Quanto ottenuto dal Governo finora ha riaperto i giochi e, a mio avviso, per una soluzione non transitoria, ma duratura, rimane inderogabile il principio costituzionale della tutela del risparmio.

Maria Luisa Visione