La legge di stabilità 2016 ha riconosciuto ai privati la possibilità di finanziare l’acquisto o la costruzione anche della c.d. prima casa mediante il ricorso alla figura del leasing, quale innovativo canale di finanziamento rispetto all’ordinario strumento del mutuo ipotecario.
In sostanza, la banca o l’intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce, tenendo in considerazione le indicazioni e i gusti dell’utilizzatore, per poi metterlo a sua disposizione per un periodo di tempo determinato, dietro pagamento di un corrispettivo. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha tre facoltà: acquistare l’immobile ad un importo inferiore rispetto al valore di mercato, in quanto da tale importo vengono sottratti i canoni già versati; rinnovare il leasing per un altro periodo con le stesse o nuove condizioni economiche; oppure restituire l’immobile al concedente.
Sul piano fiscale, la norma introduce un rilevante sgravio fiscale per incentivare il ricorso a questa nuova tipologia contrattuale, specie, per le giovani coppie. Ed infatti, se a stipulare il contratto è un giovane di età inferiore ai 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, è prevista un detrazione del 19% per le spese relative all’intero canone di leasing (comprensiva della quota capitale e della quota interessi) con un limite massimo di 8.000 euro annui, nonché del costo di acquisto dell’immobile per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali limiti sono, invece, dimezzati per chi ha un’età pari o superiore a 35 anni, ovvero, pari a 4.000 euro per la detrazione e 10.000 euro per il riscatto. Anche con riferimento all’imposta di registro si applica un’aliquota ridotta dell’1,5% .