Le nuove regole sulle crisi bancarie

Banca Ubae offre ai lettori di SienaNews una serie di articoli che spieghino tutte le espressioni più usate in economia e finanza ma che sono di difficile comprensione per quelli che non sono addetti ai lavori. 

Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (BRRD)

Dal 1  gennaio 2016 è entrata in vigore la direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che prevede l’introduzione di norme europee mirate alla gestione delle crisi bancarie.
Una delle misure atte alla risoluzione della crisi è rappresentata dal bail-in (“salvataggio interno”) che impone di utilizzare risorse private per evitare che il costo dei salvataggi delle Banche gravi sui contribuenti e sul debito pubblico.

Bail-in

Le regole del bail-in si applicano alle Banche oggetto di una procedura di risoluzione, la quale potrà essere richiesta dalle Autorità di Risoluzione per risanare il prima possibile la situazione di crisi. Esse prevedono che, chi investe in strumenti finanziari più rischiosi, sostenga prima degli altri le eventuali perdite di valore o la conversione in azioni.
In primo luogo, saranno gli azionisti a vedersi ridurre o azzerare il valore delle loro azioni; in secondo luogo interverranno altre categorie di creditori, le cui attività potranno essere convertite in azioni al fine di ricapitalizzare l’Istituto di credito in crisi.
L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:
gli azionisti;
i detentori di altri titoli di capitale (es. azioni di risparmio);
gli altri creditori subordinati (es. obbligazioni subordinate);
gli altri creditori chirografari (es. obbligazioni non subordinate);
le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi che eccedono i 100.000 euro;
il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.
Le passività escluse dal bail-in sono:
i depositi protetti fino a 100.000 euro1;
le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela su base fiduciaria (es. cassette di sicurezza o titoli detenuti in un conto apposito);
le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Banca UBAE SpA
Costituita nel 1972 con sede a Roma e filiale a Milano, è l’unica banca in Italia a capitale misto Italiano Arabo.
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