UNO STRUMENTO UTILE PER I SOGGETTI INDEBITATI MA NON FALLIBILI
La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e la successiva n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del decreto-legge n. 17 del 18 ottobre 2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento segnano un momento importante nel percorso di modernizzazione del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva alcuna regolamentazione per la c.d. “insolvenza civile”.
Con tali provvedimenti, il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti per ripartire da zero e riacquistare un ruolo attivo nell’economia senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
In particolare, l’art. 6, comma 1, della L. 3/12 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla medesima legge, mentre il consumatore può proporre, oltre all’accordo appena indicato, un piano fondato sulle medesime previsioni ed averne il medesimo contenuto dell’accordo da sovraindebitamento.
Per accedere alle procedure previste dalla L. 3/12 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento con il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, si intende:
- La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni.
- Ovvero la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente.
Il concetto di sovraindebitamento è diverso da quello di insolvenza, dal momento che il primo sottolinea una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente liquidabili e passività correnti da soddisfare che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte oppure la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente, laddove il secondo indica, in base al parametro interpretativo discendente dall’art. 5 l.f., come l’incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte sia già divenuta dall’essersi manifestati gli adempimenti o gli altri fattori esteriori. La prima parte della definizione descrive, uno stato di illiquidità, in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza, nonostante il patrimonio possa avere un valore superiore alla esposizione debitoria ma non sia liquidabile in brevi tempi, ne appaia possibile far ricorso al credito di terzi, concedendo garanzie sul patrimonio non liquido.
Lo squilibrio non deve essere temporaneo ma perdurante ed il raffronto dei debiti va fatto non con l patrimonio nella sua interezza ma con il patrimonio prontamente liquidabile.
Si palesa, quindi, che allo stato di sovraindebitamento possano ricondursi non solo lo stato di insolvenza, ma anche lo stato di crisi e comunque tutte le situazioni, rientranti o meno nello stato di crisi, in cui il debitore, civile o commerciale, si trovi nella difficoltà, anche prospettica, di soddisfare i creditori alle scadenze pattuite.
Si tratta di uno strumento utile per soggetti (persone fisiche o giuridiche) che sono indebitate ma non risultano “fallibili” ai sensi di legge.
ConCredito è a disposizione per un esame gratuito delle posizioni interessate.
Articolo a cura del Dott. Antognoli