Il decreto legge sul salvataggio di Carige e’ sostanzialmente identico al ‘salva banche’ emanato nel 2016 dal governo Gentiloni. Le principali differenze dipendono dal fatto che il dl del 2016 dava una disciplina generale applicabile a qualsiasi banca che si fosse eventualmente trovata in difficolta’, mentre quello approvato lunedi’ sera dal governo Conte riguarda specificamente l’istituto di credito ligure. Ma le parti fondamentali del decreto – cioe’ la garanzia, l’intervento dello Stato e la condivisione degli oneri – sono di fatto uguali.
Sul decreto salva Carige sono immediatamente nate le polemiche. Matteo Renzi ha attaccato Lega e M5s, accusandoli di aver “offeso e insultato” i governi della precedente legislatura per il salvataggio delle banche salvo poi fare sostanzialmente lo stesso con Carige. Il vicepresidente del Consiglio e ministro Di Maio ha provato a marcare le differenze via Facebook, ma alcuni esponenti dell’opposizione, come l’onorevole Luigi Marattin (Pd), gli hanno risposto punto su punto. Proviamo a fare un po’ di chiarezza e vediamo quali sono le differenze tra il decreto “salva banche” varato dal precedente governo nel 2016 – duramente criticato a suo tempo dal M5s – grazie a cui sono state “salvate” Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e quello del governo Lega-M5s per salvare Banca Carige. –
Il confronto. Mettiamo a confronto il testo del decreto legge 237/2016 del governo Gentiloni con il testo del decreto legge 1/2019, del governo Lega-M5s su Carige. Le differenze tra i due testi sono evidenziabili con alcuni strumenti online – noi abbiamo utilizzato diffchecker – che permettono appunto di verificare dove, e in che modo, i due testi siano diversi. Il risultato della comparazione e’ che non ci sono differenze significative: i due decreti legge sono sostanzialmente identici. L’articolo 1 di entrambi i decreti prevede che “al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilita’ finanziaria il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passivita’ di nuova emissione” della banca in questione. Nel caso di Carige, l’articolo 1 fissa il limite della garanzia a 3 miliardi di euro.
Per confronto, nel dl del 2016 era stato costituito un fondo da 20 miliardi, dedicato non a una singola banca ma in generale al sistema creditizio italiano. Come gia’ detto, ne hanno in concreto beneficiato Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. In entrambi i casi, membri del governo – nel 2016 Gentiloni, nel 2019 Di Maio – hanno specificato che si tratta di una operazione precauzionale che, hanno dichiarato rispettivamente, “vedremo se sara’ necessaria” e “speriamo non serva”. Gli articoli seguenti al primo sono, allo stesso modo, sostanzialmente identici. Le differenze principali dipendono dal fatto che il dl del 2016 aveva la caratteristica di rivolgersi potenzialmente alla totalita’ del sistema bancario, mentre quello del 2019 e’ dedicato specificamente a Banca Carige. Ma i meccanismi di funzionamento della garanzia (v. Capo I), dell’eventuale intervento dello Stato (v. primi articoli del Capo II) e della “condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e obbligazionisti subordinati della banca (il c.d. “burden sharing”) (v. penultimo articolo del Capo II) sono i medesimi. Questo dipende – come spiega un approfondimento del Sole 24 Ore – dal fatto che “sono identiche le norme europee da rispettare per il salvataggio statale, e quindi non cambiano le regole italiane chiamate ad attuarlo”. E infatti, prosegue l’articolo del Sole 24 Ore, “il governo Conte ha deciso per una fedelta’ assoluta al decreto 2016″”.
Il decreto legge con cui il governo Lega-M5s e’ intervenuto per salvare Banca Carige e’ sostanzialmente identico al decreto “salva banche” del governo Gentiloni. Le principali differenze dipendono dal fatto che il d.l. del 2016 dava una disciplina generale applicabile a qualsiasi banca che si fosse eventualmente trovata in difficolta’, mentre il d.l. del 2019 riguarda specificamente l’istituto di credito ligure. Ma le parti fondamentali del decreto – cioe’ la garanzia, l’intervento dello Stato e la condivisione degli oneri – sono di fatto uguali.
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