Condivisione dei rischi e riduzione dei rischi: un dilemma senza fine nel panorama bancario europeo alla ricerca di un difficile equilibrio che salvaguardi l’interesse degli investitori.
Non si molla la presa sulla necessità di smaltire i crediti deteriorati delle banche e arriva l’Addendum alle precedenti Linee Guida della BCE in tema di NPL, pur riconoscendo l’ottima performance dell’Italia verso gli altri Stati membri riguardo la riduzione effettiva operata nel 2017.
Sull’impatto delle nuove norme l’ABI si riserva di esprimere una valutazione complessiva ed approfondita dopo aver esaminato tutto il complesso di disposizioni e proposte comunitarie.
Pur definendo le regole “non vincolanti” la data di applicazione del primo aprile è alle porte.
In sostanza, le banche dovranno ora coprire in toto i futuri crediti deteriorati in un periodo massimo di tempo pari a 2 anni per i crediti non garantiti e 7 per quelli garantiti. Gli accantonamenti prudenziali di capitale richiesti sono:
- per i prestiti senza garanzia copertura del 35% del credito nel primo anno e del 100% nel secondo;
- per i prestiti con garanzia svalutazione del 40% del credito nel terzo anno, del 55% nel quarto, del 70% nel quinto, dell’85% nel penultimo e del 100% al settimo, ultimo anno disponibile.
Quindi, se i crediti si deteriorano occorre far fronte con nuovo capitale, anche se viene specificato che la BCE discuterà almeno una volta all’anno con le banche eventuali scostamenti, decidendo caso per caso le misure di vigilanza più appropriate.
Le mie valutazioni:
1.L’inizio della svalutazione dei crediti non garantiti coincide con lo SREP 2021, anziché con quello del 2018. Quindi, viene ritardata la penalizzazione sul capitale derivante da livelli di copertura non coerenti con i target regolamentari, ma si aumentano il bisogno di capitale per le banche in difficoltà a quella data e la necessità di dialogo con la BCE.
2.Non si rende noto il presunto impatto delle novità normative sugli NPL verso l’economia reale, dal momento che i riflessi e le conseguenze delle disposizioni sono noti per i bilanci bancari, ma non per le imprese che avranno bisogno di capitale dalle banche.
3.In Europa si ragiona sulla necessità di separare il rischio del debito sovrano dal rischio di credito bancario, attraverso regole che limitino l’esposizione delle banche al debito nazionale, separazione che però, attenzione, passerà dall’eliminazione dello status risk free, attualmente esistente, sui titoli di Stato solo in Europa. Comportando un aggravio di rischio per le banche che volessero inserire tali titoli nei loro bilanci e tensione sul debito sovrano nei mercati finanziari.
- Quanti e quali passi ci separano dalla garanzia unica sui depositi, ovvero da quel processo di responsabilità in solido, fondamentale per realizzare l’unione bancaria europea, che avrà il nome di una vigilanza creditizia unica, di un unico fondo di risoluzione e di un unico organismo di gestione delle crisi bancarie? Nel senso che magari era più logico farla prima, la garanzia unica sui depositi, dell’Addendum sugli NPL.
A corollario di ciò ricordiamo che con il Meccanismo di Risoluzione unico si potrà consentire la risoluzione di una banca, valutata in dissesto dalla BCE, nell’arco di un fine settimana.
Quindi mi chiedo: che senso ha attuare decisioni di natura tecnica mentre non c’è la decisione politica sull’Unione bancaria?
Maria Luisa Visione