La misura sperimentale a carico dello Stato e soggetta a vincoli di bilancio, in vigore dal 1°Maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per accompagnare verso l’età pensionabile coloro che a 63 anni vertono in particolari condizioni di difficoltà, arriva al suo primo monitoraggio da mettere in agenda.
Riguarda oltre 60.000 domande presentate entro lo scorso 15 luglio e pervenute all’INPS per usufruire dell’Ape sociale (e per i lavoratori precoci), al fine di veder riconosciute le condizioni di accesso sussistenti al 31 dicembre 2017. L’Istituto di Previdenza comunicherà la graduatoria degli aventi diritto entro il 15 ottobre 2017.
Si potrebbe verificare che, pur in possesso dei requisiti richiesti, a causa del limite di spesa prevista di 300 milioni di euro, alcuni richiedenti vedano slittare di qualche mese il riconoscimento al beneficio.
Allo stesso tempo, se ci saranno risorse residue rispetto alla prima tornata di richieste, si aprirà una seconda graduatoria (sempre riferita al 2017 come anno di riferimento) per consentire di inviare la domanda non pervenuta in precedenza, entro il nuovo termine del 30 novembre (consultare la circolare Inps n. 100 del 16-06-2017).
L’Ape sociale non costituisce un trattamento pensionistico, tanto è vero che è incompatibile per chi è già titolare di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero e che decade nel caso in cui il beneficiario divenga titolare di pensione anticipata o raggiunga i requisiti per quella di vecchiaia.
Viene meno se si perde la residenza fiscale in Italia, ma non se si percepisce una pensione indiretta o per invalidità civile. Prevede un limite di 30 anni di anzianità contributiva minima. Non si cumula con indennità a sostegno del reddito (disoccupazione involontaria o assegni familiari).
Rispetto al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato, come chiarito recentemente, il percettore dell’Ape sociale non decadrà dall’indennità, fino a che non presenti la relativa domanda e consegua di fatto il trattamento pensionistico anticipato.
È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata quando i relativi redditi non superano gli 8.000 euro lordi annui e i 4.800 con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Quindi, lo scopo è chiaro ed è venire incontro alla cessazione di lavoro sopravvenuta per motivazioni esogene al sistema o endogene alla sfera familiare, che trovano nella connotazione di “categoria socialmente debole” la quadra.
Un’ avvertenza, però, per chi raggiungerà il requisito anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente 66 anni e 7 mesi): l’Ape sociale cesserà automaticamente dal mese successivo alla naturale età di vecchiaia. Quindi, tali lavoratori dovranno fare richiesta di pensione di vecchiaia in modo da non restare senza risorse tra la data della domanda e la cessazione automatica dell’indennità.
Infine, ricordiamo che durante il godimento della prestazione non spetta alcuna contribuzione figurativa e che, in caso di decesso del titolare dell’Ape sociale, la stessa non è reversibile ai superstiti.
Appuntamento al 15 ottobre per comprendere se le risorse pubbliche messe in campo saranno sufficienti.
Maria Luisa Visione