La città di Siena ha adeguato il proprio regolamento della tassa di soggiorno alle novità introdotte dal legislatore il quale ha modificato la qualifica del “Gestore delle strutture ricettive” stabilendo che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno” (compreso anche il titolare di locazioni turistiche) ed ha l’obbligo di presentare una dichiarazione, esclusivamente con modalità telematica, su un modello appositamente varato dal MEF, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il corrispettivo della tassa. Da questa variazione derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa-tributaria.
Dichiarazione posticipata
Il termine per inoltrare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 (periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020), in ragione della mancata approvazione del modello da parte del MEF, è stato rinviato. La documentazione, quindi, dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021 entro il 30 giugno 2022.
La novità
Il nuovo ruolo di “responsabile d’imposta” comporta che, nel caso di rifiuto di pagamento della tassa da parte dell’ospite, l’unico debitore obbligato al versamento del tributo resta il titolare della struttura ricettiva il quale potrà soltanto agire in rivalsa nei confronti del cliente. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla passata normativa, la rinuncia degli ospiti al corrispettivo dovuto, dal 19 maggio 2020, non ha più effetto per gli adempimenti di dichiarazione e versamento della tassa. Il Gestore di strutture ricettive opera, dunque, come responsabile dell’imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento con possibile indennizzo da parte dei soggetti passivi, vale a dire coloro che sono clienti della struttura.
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