Economia

Tutela ambiente e salute in Costituzione: purché gli altri diritti fondamentali non vengano subordinati

Viene approvata una riforma costituzionale che segnerà un impatto dirompente per il futuro, eppure la notizia scivola dolcemente, senza troppo clamore. Forse già questo rappresenta un profilo di riflessione per quello che siamo diventati oggi come persone e per il ruolo che svolgiamo da cittadini, un ruolo che nel suo valore, seppur rimaniamo lontani dai palazzi della politica, va rivendicato come unico e prezioso.

Gli articoli della Costituzione oggetto di modifica sono l’art. 9 e l’art. 41 e riguardano l’inserimento della tutela dell’ambiente, degli animali e della salute. L’art. 9 fa parte dei principi fondamentali, i diritti inviolabili; l’art. 41 della parte riservata ai diritti economici. Il primo aspetto da approfondire è l’iter legislativo seguito, in quanto per i primi 12 articoli della Costituzione esiste un limite implicito alla modifica, previsto dalla stessa legge fondamentale del 1948. Per superarlo la revisione è stata approvata definitivamente in seconda deliberazione dalla Camera dei Deputati l’8 febbraio 2022, con una maggioranza qualificata superiore a due terzi, applicando l’art. 138 della Costituzione stessa per escludere la possibilità di richiedere un successivo referendum, dato il plebiscito di approvazione ricevuto dalla proposta.  Di conseguenza, in tempi brevissimi, la revisione costituzionale diventerà legge a tutti gli effetti.

Pertanto, l’art. 9 diventa: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Prima di inserire la tutela ambientale tra i principi fondamentali, si era intervenuti nel 2001 attraverso la revisione n. 3, per attribuire la legislazione esclusiva dello Stato nelle materie di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2 lettera s) Costituzione). Tramite l’attuale revisione viene estesa la riserva di legge anche alla tutela degli animali, ampliando e adeguando al contesto il concetto di ecosistema. Un cambiamento che dirige dritto verso l’apertura alla sostenibilità e che trova nell’inserimento dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni” uno dei fondamenti su cui poggia la vita dello Stato per interpretare le norme costituzionali senza utilizzarle a fini politici. Forse, però, rispetto al termine future generazioni, non è proprio chiaro che la Costituzione è la legge fondamentale di tutti, che tutela ogni cittadino, indipendentemente dal tempo, se c’è stato bisogno di fare tale precisazione. Voglio dire che nel 1948 i Padri Costituenti hanno scritto la Costituzione per ogni generazione futura, senza bisogno di doverlo sottolineare.

Passiamo ora all’art. 41, che diventa: «L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

La portata del cambiamento introdotto inserendo la salute e l’ambiente come limiti espliciti alla libertà di esercizio dell’iniziativa economica privata è palese: la responsabilità sociale e ambientale di impresa è soggetta a legge fondamentale, domina, cioè il riferimento costituzionale.

La domanda, lecita, è: Si tratta di una vera tutela, di un’introduzione solo simbolica o, addirittura di un pericolo? 

Coloro che vogliono svolgere attività economica sia privata che pubblica è chiaro che esplicitamente non devono recare danno alla salute e all’ambiente, tuttavia il rafforzativo inserito in Costituzione dipana qualsiasi dubbio interpretativo da parte della legislazione e della giurisprudenza sui vincoli che possono essere posti all’attività economica. Il problema, o pericolo, dipende sempre dall’azione politica e da come si indirizzano le leggi, attuando o disattendendo, nei fatti, la Carta costituzionale. 

Abbiamo visto di recente far marcia indietro da parte dell’UE sul divieto alla vendita o all’affitto delle case che non raggiungano determinati requisiti di efficienza energetica, che è un esempio palese di come i confini tra la proprietà individuale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 vadano ad intrecciarsi su un terreno scivoloso.

L’auspicio è che gli altri diritti e le altre esigenze di carattere fondamentale non assumano importanza e tutela legislativa o giurisprudenziale minore in virtù della gerarchia costituzionale, facilitando norme che in nome dell’ambiente e della salute, si dimenticano di tutelare tutto il resto.

Seppur confidenti nell’utilità delle risorse economiche che arrivano dal PNRR per il rilancio dell’economia e di uno sviluppo duraturo del nostro Paese, come cittadini non dobbiamo smettere di vigilare, mentre la transizione anche costituzionale avviene senza che quasi ce ne accorgiamo.

Maria Luisa Visione

 

Francesco Laezza

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Francesco Laezza
Tags: ambiente

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