Quali benefici concreti ottiene il risparmiatore grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 aderendo alla previdenza complementare? E quali tutele?
Il primo aspetto, centrale, riguarda la maggiore libertà di scelta che il nuovo impianto normativo consente al lavoratore dipendente del settore privato, a partire dal 1° luglio 2026. I neoassunti, senza previdenza complementare attiva, verranno iscritti di default al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Questo significa che si trasferiranno al fondo negoziale in automatico: il TFR maturando, la quota minima a carico del lavoratore e il contributo percentuale contrattuale del datore di lavoro. Se il lavoratore non è d’accordo, ha a disposizione 60 giorni di tempo per opporsi, mantenendo il TFR in azienda, oppure aderendo a una forma diversa di previdenza complementare.
Il meccanismo introdotto orienta decisamente verso l’adesione alla previdenza complementare, dando la possibilità di decidere, fin dalla prima assunzione, come costruire quel salvadanaio che sarà fondamentale per la serenità economica del futuro.
Nelle novità normative emerge, poi, l’orientamento al lungo periodo, attraverso la possibilità di dare alla gestione finanziaria delle risorse conferite un approccio Life Cycle, diverso da quello utilizzato nei comparti garantiti in cui venivano allocate prima le somme. Infatti, la gestione Lyfe Cycle attribuirà, in base all’età dell’aderente e al tempo che lo separa dal ritiro del lavoro, maggiore/minore rischio, ottimizzando le potenzialità di proteggere il capitale dalla perdita di potere di acquisto quando il periodo di attesa è maggiore, e, tutelando le risorse accumulate in prossimità del tempo di spesa, quando il lavoratore si avvicina al pensionamento.
Perché è importante per il risparmiatore avere consapevolezza di queste norme?
Il primo aspetto è la responsabilizzazione verso una gestione attiva e libera del proprio TFR, che consente di maturare una decisione utile verso un problema che non è rimandabile, ovvero, avere un ruolo concreto nella costruzione del secondo pilastro della previdenza. Avere, cioè, la consapevolezza, che il beneficio pensionistico finale dipenderà, in parte, proprio dal comportamento soggettivo verso l’utilizzo o meno della previdenza complementare, che diventa un pezzo determinante del puzzle complessivo.
In questa direzione va l’altra modifica legislativa: decorsi due anni dall’adesione, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione a un’altra forma pensionistica (fondo aperto o PIP) mantenendo il diritto al contributo datoriale previsto dal CCNL. Questo è un aspetto considerevole di responsabilizzazione e di libera scelta su quale forma e su quale contenuto dare alla gestione delle proprie risorse previdenziali, in ottica di costi/benefici/consulenza. Alla fine dei giochi, tale aspetto non sarà trascurabile, viste le proiezioni future in termini di gap sulle pensioni erogate dal sistema.
Quali maggiori benefici fiscali introduce il nuovo impianto normativo per il risparmiatore?
Fase di accumulo
Il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare passa a 5.300 euro annui nel 2026. La deduzione riguarda i contributi del lavoratore, quelli volontari, quelli del datore di lavoro e quelli sostenuti per familiari fiscalmente a carico. Più alta è l’aliquota marginale del contribuente, maggiore sarà il risparmio fiscale. Ricordiamo che per il 2026, le aliquote IRPEF previste sono tre: 23% fino a 28.000 euro; 33% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 43% oltre 50.000 euro.
Fase di erogazione della prestazione
In base alle norme in vigore è possibile optare per la prestazione pensionistica interamente in capitale, se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale. Diversamente, si avrà il 60% in capitale e il 40% in rendita, quindi, con la Legge di Bilancio del 2026, la soglia massima per il prelievo in capitale al momento del pensionamento passa dal 50% al 60% del montante totale. Inoltre, oltre alla rendita vitalizia, si potrà optare per: 1. Rendita a durata definita; 2. Prelievi liberi; 3. Erogazione frazionata su un periodo minimo di cinque anni.
Se si opta per la rendita a durata definita si riceverà un assegno definito per un periodo di tempo stabilito, in grado di coprire l’aspettativa di vita, liquidando ciò che resta agli eredi in caso di decesso avvenuto prima della fine del periodo di decumulo. I prelievi liberi non potranno mai superare la cifra maturata con la rendita a durata definita. Infine, l’erogazione frazionata del montante accumulato, cioè erogata in rate periodiche su un periodo di tempo libero, ma non inferiore a cinque anni, farà partire l’aliquota fiscale dal 20% con riduzione al 15%, dopo 35 anni di iscrizione. Con minore vantaggio fiscale, quindi, ma con la possibilità di lasciare a capitalizzare il montante investito.
Conclusioni
Tramite le nuove misure legislative, il lavoratore aderisce in maniera automatica. Per questo non lasciare la decisione ad altri, ma intervenire direttamente su quale forma e su quale contenuto dare al proprio futuro pensionistico diventa un atto di responsabilizzazione e una decisione consapevole.
La valutazione della convenienza fiscale, sia nella fase di accumulo che in quella di erogazione della prestazione, richiede consulenza per ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche in funzione di tutti gli obiettivi del ciclo di vita economico.
Le prestazioni saranno più flessibili, e, quindi, ancora una volta l’approccio consulenziale diventa determinante per il risultato finale.
L’adesione alla previdenza complementare rafforzerà le tutele pensionistiche allargando le opzioni tramite la portabilità del contributo datoriale su fondi pensione aperti e su previdenze individuali pensionistiche. Da questo punto di vita la ricognizione degli strumenti previdenziali in essere è un fattore decisivo.
Infine, una volta per tutte, è ancora più chiaro che il legislatore ha rafforzato il secondo pilastro della previdenza complementare. Sollevando, a mio avviso, il punto focale, ovvero che, senza, il sistema pubblico non potrà certo bastare.
Maria Luisa Visione