La Regione Toscana è a favore della posizione tenuta dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, contesta l’accertamento sul regime Iva effettuato dall’Agenzia delle entrate e si dichiara a difesa del diritto allo studio a livello sia regionale che nazionale. “Il diritto allo studio universitario trova fondamento nella Costituzione che sancisce il diritto al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e prevede che lo Stato rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale che a ciò si frappongano. Sempre la Costituzione, inoltre, attribuisce alla Regioni la competenza legislativa e amministrativa in materia di caratterizzazione, organizzazione ed erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario sul proprio territorio, ferma restando la competenza dello Stato nel definire i livelli essenziali delle prestazioni. Se l’Azienda per il diritto allo studio dovrà davvero privarsi delle risorse che richiede l’Agenzia delle entrate, le politiche regionali in materia sarebbero compromesse per diversi anni”. Così la vicepresidente della Giunta toscana ed assessore a Cultura, università e ricerca, Monica Barni, ha espresso la posizione della Regione sull’accertamento Iva effettuato a carico dell’Azienda per il diritto allo studio nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a palazzo Strozzi Sacrati. Alla conferenza stampa erano presenti anche il rettore dell’università di Firenze Luigi Dei, quello dell’università di Pisa Paolo Mancarella, quello dell’università di Siena Francesco Frati, il docente Claudio Pizzorusso dell’università per stranieri di Siena e il presidente Marco Moretti dell’Azienda per il diritto allo studio universitario della Toscana o Ardsu.
“Le politiche per il diritto allo studio vengono attuate grazie alla sinergia fra i fondi dello Stato e le risorse regionali”, ha aggiunto. “La gestione degli interventi e dei servizi è solitamente affidata ad aziende, agenzie od enti istituiti dalle Regioni. La Toscana gestisce gli interventi ed i servizi a favore degli studenti universitari tramite l’Azienda regionale per il diritto allo studio, istituita con legge regionale, che è un ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica, con proprio personale e patrimonio. Nell’erogazione dei servizi l’Azienda si attiene a criteri fissati dalla programmazione regionale”.
La vicepresidente ha quindi spiegato che nel corso del 2016 l’Agenzia delle entrate ha svolto nei confronti dell’Azienda per il diritto allo studio una verifica fiscale, in materia di Iva, sulle operazioni attive compiute negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 relativamente ai servizi di vitto e alloggio prestati. Al termine della verifica, è stato notificato un verbale di contestazione con cui l’Agenzia delle entrate rileva come il trattamento Iva delle operazioni dell’Azienda deve esser valutato alla luce di un sentenza del 2011 della Corte di Cassazione. L’Agenzia delle entrate ha quindi invitato l’Azienda ad esporre le proprie deduzioni ed argomentazioni. L’Azienda per il diritto allo studio universitario ha depositato una memoria difensiva in cui ha confermato che i servizi prestati dall’Ente agli studenti universitari sono riconducibili alla sfera commerciale, ad esempio vitto ed alloggio, quindi soggetti ad Iva. Fino ad oggi veniva richiesta ed ottenuta la restituzione dell’Iva a credito dalle Aziende per il diritto allo studio. In Toscana quelle risorse sono sempre state investite nei programmi di Dsu.
Nonostante i chiarimenti, tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha provveduto a notificare all’Ardsu l’avviso di accertamento con il quale ha confermato che il trattamento Iva delle operazioni poste in essere deve esser fatto rientrare nelle previsioni di esenzione indicate nel Dpr 633/1972. Di conseguenza l’Amministrazione finanziaria pretende di recuperare, al momento per l’anno 2011, l’Iva detratta dal Diritto allo studio pari a 4.028.349,44 euro. In aggiunta l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad irrogare le sanzioni previste pari a 4.531.892,63 euro.
“Riteniamo tale richiesta infondata e inammissibile. Se dovesse concretizzarsi, pregiudicherebbe gran parte delle politiche per il diritto allo studio in Toscana”, ha concluso la Barni.
Ecco, in sintesi, cosa è successo:
Le attività d’impresa svolte dalla DSU e il relativo regime IVA
L’attività che ARDSU svolge per garantire il diritto allo studio universitario e perseguire le finalità di cui all’art. 8 L.32/2002 può essere suddivisa in due macro-categorie:
una di tipo istituzionale, nella quale rientra l’erogazione di borse di studio (all’interno delle quali è riconosciuto il diritto all’assegnatario di usufruire gratuitamente di vitto ed alloggio e l’esenzione dal versamento delle tasse universitarie);
una di tipo imprenditoriale, nella quale rientrano i servizi di vitto ed alloggio forniti agli studenti (ma non solo), nonché le ulteriori attività d’impresa che la DSU svolge (ad esempio, la locazione di spazi destinati ad eventi, le locazioni di box auto, etc.).
In relazione alla seconda macro-categoria di operazioni che riguardano la c.d. “attività d’impresa” la DSU tiene da sempre una contabilità separata, così inquadrata
a) Istituzionale che ha per oggetto la gestione delle borse di studio e dei benefici erogati agli studenti;
b) Commerciale che riguarda l’erogazione di servizi di mensa e alloggio a studenti borsisti e non, nonché gli affitti di immobili a soggetti terzi;
c) Promiscua che riguarda essenzialmente la gestione dei servizi dell’Azienda in supporto all’attività Istituzionale e Commerciale;
Ai fini dell’Iva tale inquadramento, sino ad oggi, ha comportato per l’Azienda l’indetraibilità dell’Iva afferente all’attività Istituzionale; la parziale detraibilità dell’Iva afferente all’attività promiscua (in base al rapporto tra i proventi delle attività Istituzionali e Commerciali) e la totale detraibilità dell’Iva afferente all’attività commerciale.
Queste modalità operative e le corrispondenti regole di assoggettamento alla tassazione IVA sono adottate dalle Aziende del Diritto allo Studio Universitario di molte regioni. Fra queste si ricordano Piemonte, Friuli V.G., Liguria, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia.
Al momento, anche l’ARDISS Friuli V.G., ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto formale accertamento, mentre gli altri enti, organizzati nell’ANDISU, sono in attesa che la questione venga risolta con un pronunciamento legislativo chiaro e definitivo.
A supporto della correttezza della prassi adottata si evidenzia che da oltre vent’anni l’Agenzia delle Entrate ha proceduto al pagamento dei rimborsi Iva presentati sia dalle precedenti Aziende per il Diritto allo Studio sia dall’attuale Azienda Unica.
In aggiunta si ricorda che, in altre regioni l’Agenzia delle Entrate sta continuando a rimborsare l’IVA a credito alle Aziende DSU che ne hanno fatto richiesta; è notizia di questi giorni il rimborso IVA effettuato alla Azienda DSU del Lazio.
La contestazione del regime IVA da parte di Agenzia delle Entrate e il relativo accertamento
Nel corso dell’anno 2016, l’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Firenze- ha svolto nei confronti dell’ARDSU una verifica fiscale, in materia di IVA sulle operazioni attive compiute negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 relativamente ai servizi di vitto e alloggio prestati.
Al termine della verifica, è stato notificato il Processo Verbale di Contestazione nel quale, l’Agenzia delle Entrate rileva come il trattamento IVA delle operazioni dell’ARDSU deve esser valutato alla luce della sentenza n. 13069/2011 della Suprema Corte di Cassazione.
Tale sentenza ha sancito, in altra fattispecie (Istituto per il DSU di Pavia, ritenuto impropriamente omologo alla Azienda per il DSU della Toscana) che le operazioni attive dell’Ente, relative a vitto e alloggio, rientrassero nelle previsioni di esenzione di cui all’art. 10, c. 1, n. 20 del DPR n. 633/1972.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, applicando tale sentenza ad una situazione del tutto diversa com’è per la DSU, discenderebbe la indetraibilità di gran parte dell’IVA a credito.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi invitato l’ARDSU ad esporre ogni deduzione, argomentazione e richiesta, anche nell’ambito delle osservazioni trasmesse. ARDSU ha depositato una memoria difensiva nella quale ha confermato che i servizi prestati dall’Ente (vitto e alloggio) agli studenti universitari (borsisti e non) siano riconducibili alla sfera commerciale e, quindi, soggetti ad IVA. In particolare, ARDSU ha rilevato come:
contrariamente al caso trattato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10369/2011, la costituzione e il fondamento di ARDSU risultano completamente indipendenti dalle Università della Toscana e, in tal senso, non è configurabile alcun collegamento funzionale di ARDSU con le singole università della regione così come richiesto dall’art. 10, primo comma, n. 20 del DPR n. 633/1972;
alla luce della normativa comunitaria (art. 134 della Direttiva 2006/112/CE), l’esenzione IVA opererebbe solo se i servizi di vitto e alloggio risultassero indispensabili per lo svolgimento dell’operazione esentata (nel caso di specie, dell’attività universitaria);
la prassi amministrativa (come da precedenti risoluzioni del Ministero delle Finanze) ha qualificato come attività commerciali le attività accessorie di mensa poste in essere dalla c.d. “Opera Universitaria” nei confronti degli studenti, ritenendo che l’attività di insegnamento non ponga come tappa fondamentale per il suo espletamento l’erogazione di servizi mensa e alloggio.
Nonostante i chiarimenti posti nella memoria difensiva, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a notificare l’avviso di accertamento con il quale ha confermato che il trattamento IVA delle operazioni poste in essere dalla DSU deve esser fatto rientrare nelle previsioni di esenzione indicate dall’art. 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633/1972.
Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 633/1972, pretende di recuperare, al momento per l’anno 2011, l’IVA detratta dalla DSU pari ad Euro 4.028.349,44. In aggiunta l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad irrogare le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997 pari ad Euro 4.531.892,63.
Il parere del MIUR
Anche al fine di rinviare i termini perentori dell’accertamento, ARDSU ha presentato istanza di accertamento in adesione. In tale sede ad integrazione di quanto già esposto, il DSU ha presentato all’Ufficio delle Entrate un parere appositamente formulato dal Capo Dipartimento del MIUR nel quale, in merito alla assimilazione operata dall’Agenzia delle Entrate tra ARSDU e Istituto per il DSU di Pavia, oggetto della sentenza della Corte di Cassazione 13069/2011, il Ministero afferma che non sussiste un “collegamento funzionale” tra Ente che fornisce le prestazioni di vitto/alloggio e l’Università che cura invece gli aspetti didattici e che i due enti, ARDSU Toscana e Istituto per il DSU di Pavia, non sono per questo assimilabili.
Necessità di un pronunciamento legislativo: l’emendamento al D.L. 50 proposto da Regione Toscana.
La questione del regime IVA per i servizi del DSU non è solo una questione toscana: l’interpretazione normativa dell’Amministrazione finanziaria avrà effetti molto pesanti su diversi sistemi regionali per il DSU; si ricorda infatti che numerosi enti di altre regioni si attengono alla stessa interpretazione della norma dell’ARDSU ed adottano un analogo comportamento fiscale. E’ questo il caso degli enti delle regioni Liguria, Sardegna, Campania, Umbria, Sicilia, Friuli V.G, Lazio e Piemonte.
Dalla interpretazione della normativa IVA adottata dall’Agenzia delle Entrate deriva infatti che tutte le Aziende regionali che abbiano considerato i servizi di vitto e alloggio imponibili IVA saranno soggette ad accertamento in quanto avranno compiuto un’operazione illegittima. Proiettando su base nazionale le cifre del DSU Toscana si arriva facilmente ad una stima per difetto di 150-200 milioni sottratti al sistema del DSU nazionale per gli accertamenti relativi al passato ed almeno una ventina di milioni per ogni anno a partire dal 2017 per l’adozione di un regime di esenzione che priva le Aziende DSU dei rimborsi IVA sino ad oggi pagati dall’Agenzia delle Entrate.
Una sottrazione di fondi di tale entità rischia di mettere in forte difficoltà il sistema del DSU nazionale che già oggi versa in condizioni critiche considerato che solo il 73% degli idonei vede riconosciuto quello che è un diritto costituzionale sancito dall’art. 34 della Costituzione. Nel lungo periodo la conseguenza di questo approccio sarà una progressiva monetizzazione dei servizi (infatti se la borsa di studio viene pagata solo come quota monetaria non è assoggettata ad IVA) con il definitivo smantellamento di un sistema che già oggi ci vede agli ultimi posti in qualsiasi classifica europea di servizi pubblici erogati agli studenti.
Al fine di scongiurare tali esiti occorreva proporre un intervento normativo per chiarire il regime impositivo da applicare alle operazioni commerciali poste in essere dalle Aziende del DSU. In tal senso già , a Novembre 2016, in sede di legge di stabilità , fu proposto un emendamento che facesse chiarezza in proposito. Gli esisti referendari e i rallentamenti nei procedimenti parlamentari che ne sono seguiti hanno difatto impedito di prendere in esame quella proposta di emendamento al pari di molte altre.
Oggi in fase di discussione del DL 50/2017 (la cd. Manovrina) la Vicepresidente Barni senza indugiare ulteriormente ha chiesto di inserire all’OdG della Commissione Bilancio della Conferenza delle Regioni una propria comunicazione, condivisa da molte altre regioni italiane, che esposti i termini del problema, propone apposito emendamento. Tale emendamento da un lato chiarisce che le prestazioni di somministrazione di pasti e le prestazioni di alloggio rese dalle aziende per il diritto allo studio istituiti dalle Regioni devono restare assoggettate al regime di imponibilità IVA e, dall’altro, fa salve le detrazioni IVA assolte sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all’entrata in vigore della norma interpretativa, dagli enti, aziende e istituti per il DSU per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
Tale proposta è stata recepita dalla Commissione Bilancio della Conferenza delle Regioni e l’emendamento, iscritto al n. 29 nell’elenco che verrà discusso in Conferenza delle Regioni, sarà portato all’attenzione del Governo nella Conferenza Stato Regioni del 25 Maggio.
L’impatto economico degli accertamenti sull’ARDSU e sul sistema regionale DSU
Se all’accertamento per l’anno 2011 (4.03 Mln di Euro di Iva detratta da restituire + 4,53 Mln di Euro di sanzioni + interessi) si aggiungeranno gli accertamenti relativi agli anni successivi, l’impatto sulla capacità finanziaria di ARDSU sarà molto rilevante e rischia di mettere in crisi i livelli di qualità raggiunti e la stessa capacità di tenuta del sistema regionale per il diritto allo studio.
A questo proposito l’ARDSU ha calcolato che dal 2011 al 2016, i rimborsi IVA da restituire ammonterebbero a oltre 23 milioni di euro, cui sarebbero da aggiungere le sanzioni e gli interessi (per un totale intorno ai 45 milioni di euro). In aggiunta va considerato che l’applicazione delle nuove regole fiscali produrrà un aumento dei costi di ARDSU di circa 2,5 milioni di euro all’anno.
Entro il 15 Maggio scorso l’ARDSU e Regione Toscana si sono trovate a decidere se aderire all’accertamento, dando ragione all’Agenzia delle Entrate e ottenendo in tal modo una riduzione, prospettata dalla stessa Agenzia come sostanziale, delle sanzioni, oppure decidere di rifiutare l’accertamento ed aprire un contenzioso.
ARDSU e Regione Toscana hanno deciso, in coerenza con l’emendamento iscritto in Conferenza delle Regioni, di mantenere la posizione sin ora tenuta contestando la posizione dell’Agenzia delle Entrate e reclamando la correttezza dell’operato dell’Azienda DSU.