Arriva finalmente l’obbligo di indicare sull’etichetta l’origine del latte, e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt. “L’applicazione di questa normativa, insieme a quella per la trasparenza nelle etichette dei prodotti derivati da grano e riso prossima all’entrata in vigore, aumenta allo stesso tempo sia la trasparenza dei prodotti stessi che le garanzie per i consumatori. Rendendo giustizia a Coldiretti per l’impegno nella valorizzazione dell’agricoltura locale e di qualità – ha affermato il direttore di Coldiretti Siena Simone Solfanelli – una grande vittoria, soprattutto per le tante produzioni di qualità del territorio senese, della Toscana e dell’Italia intera.” Attraverso questa regolamentazione più stringente si abbassano i rischi di spacciare come Made in Italy i prodotti ottenuti dagli allevamenti stranieri. In questo modo soprattutto i consumatori saranno i più tutelati e potranno “realmente” scegliere un prodotto Made in Italy, anche per quanto riguarda il latte e i suoi derivati. Con la certezza, questa volta, di sapere la reale provenienza del latte, o formaggio, che stanno acquistando.
Scatta definitivamente l’obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt per impedire di spacciare come Made in Italy i prodotti ottenuti degli allevamenti stranieri. Lo ha reso noto la Coldiretti nell’annunciare che è scaduto il termine di 180 giorni per smaltire le scorte di confezioni con il sistema di etichettatura precedente all’entrata in vigore dal decreto Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.
Il consiglio ai consumatori italiani è di verificare L’obbligo di indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, si applica – spiega la Coldiretti – al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e sarà riconoscibile in etichetta dalle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) “Paese di confezionamento e trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu’ Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
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