In circa otto mesi dall’avvio delle nuove regole di tutela del risparmiatore, la Consob ha oscurato ben 139 siti on line dedicati prevalentemente all’offerta di strumenti finanziari abusivi, molti di più di quanto si potrebbe immaginare: in pratica, fatto 100 le ipotesi di abusivismo finanziario, due terzi riguardano attività senza autorizzazione, poste in essere attraverso il web.
Le abitudini degli investitori sono cambiate ed è proprio nella maggiore frequenza e nella facilità ad affidarsi ai canali digitali in modalità self che si annida l’opportunità della truffa. Dire che siamo connessi ormai è riduttivo, siamo sommersi di possibilità di contatto che ci propongono di concludere investimenti on line.
Se in passato si pensava che potesse bastare un’insegna o una sede fisica a sventare il pericolo di un illecito, le vetrine on line e le piattaforme tecnologiche apparentemente perfette e sorprendentemente funzionanti, potrebbero, invece, riservare brutte sorprese. Anche questo è un elemento di cultura finanziaria non ancora sedimentato nelle nostre abitudini: la scelta di un operatore professionale sia esso un intermediario, una piattaforma, o un consulente, dovrebbe sempre passare da una serie di verifiche preliminari.
Proviamo, quindi, a mettere in fila sani e semplici “consigli di scelta”, o di acquisto, come preferite, prima di affidare i nostri soldi alle affascinanti proposte di internet.
Quando ci imbattiamo in un sito web (i più frequenti propongono trading on line), verifichiamo che chi propone, impresa di investimento o banca, sia autorizzato a prestare in Italia tale attività, sotto forma di succursale o meno, consultando l’elenco dei soggetti abilitati tenuti dalla Consob e dalla Banca d’Italia. Notazione: ad oggi nessuna “impresa di investimento” extra-comunitaria può farlo e questo è il primo campanello d’allarme, pensiamo a paesi esotici, paradisi fiscali o indirizzi di comodo. Allo stesso modo se si tratta di un consulente, consultiamo il relativo albo professionale di riferimento.
Tuttavia, da quando un soggetto viene segnalato alle autorità di vigilanza a quando smette di operare possono passare dei giorni, se non mesi, quindi è buona regola sapere anche se esistono segnalazioni sulle sezioni indicate:
- “Avvisi ai risparmiatori” sul sito Consob, per gli operatori nazionali;
- “Warning and publications for investors” sul sito ESMA per gli operatori europei;
- “Investor protection – investor alerts portal, della IOSCO, a livello mondiale”.
Trappole frequenti in proposte farlocche sono la promessa di facili rendimenti o alti bonus di entrata, incentivi a investire somme via via maggiori, creando un circolo vizioso e, soprattutto virtuale: all’inizio, per provare, si destinano piccole cifre, ma poi, vedendo lievitare il gruzzoletto, l’appetito vien mangiando. La regola d’oro rimane sempre quella che guadagni facili e senza rischio non esistono. Diffidiamo dalle testimonianze di questo tenore in piazze virtuali che utilizzano il passaparola.
Purtroppo accade che ci si accorga dell’inesistenza dell’operatore al momento del disinvestimento, allorché si ricevono scuse, rimandi, istanze di documentazione suppletiva, o addirittura richiesta di nuovo denaro e appelli a norme non vigenti nel nostro ordinamento giuridico.
Infine, non confondiamo la gentilezza con l’onestà e non associamo l’affidabilità del banner al sito che lo ospita, non è detto che ci sia correlazione.
Quando il soggetto proponente esiste non c’è difficoltà a identificarlo, né a ricevere informazioni dalla Consob o dalla Banca d’Italia, anche se non coincide la sua denominazione con il sito web.
Ma se così non fosse il dubbio è salutare averlo e non investire. Se lo abbiamo fatto, al primo sentore disinvestiamo, se siamo all’inizio potremmo ancora recuperare i soldi, e avvertiamo le autorità di vigilanza.
Maria Luisa Visione