In vigore a Sinalunga il regolamento comunale per la disciplina delle sale giochi e degli apparecchi da gioco. Approvato nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, il documento mira a disciplinare l’apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e altri giochi leciti e l’installazione e gestione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici.
“Abbiamo lavorato a questo documento – afferma il vicesindaco con delega alle attività produttive Riccardo Agnoletti – con l’obiettivo di rispondere a esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di decoro cittadino. Tutte le disposizione in esso contenute fanno riferimento al Tulps, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”.
Il regolamento stabilisce che l’inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell’installazione di apparecchi da intrattenimento in locali pubblici sia subordinata alla presentazione della Scia, la segnalazione certificata di inizio di attività, utilizzando la modulistica predisposta e reperibile presso l’Ufficio Attività Produttive o scaricabile dal sito www.comune.sinalunga.si.it. Per il subingresso, la comunicazione deve essere presentata all’amministrazione comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento e fino a tale presentazione l’attività non può essere esercitata. Lo stesso termine deve essere osservato in caso di comunicazione per la cessazione dell’attività.
Non è ammessa l’apertura di sale giochi a meno di 500 metri da “luoghi sensibili” come scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc.), sedi operative di associazioni di volontariato. Tale distanza si calcola tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l’accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi degli “edifici sensibili”. L’orario di apertura delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, ma non può comunque superare l’orario di chiusura dei pubblici esercizi.
Il regolamento stabilisce inoltre il divieto di ingresso e permanenza nelle sala giochi ai minori di 14 anni non accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci e l’obbligo di esposizione al pubblico, in luogo ben visibile, della Tabella Giochi Proibiti. All’ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni e il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare separazioni che impediscono il controllo diretto da parte dell’esercente sugli utilizzatori. Tali apparecchi inoltre non possono essere installati in esercizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
Il regolamento completo è disponibile su www.comune.sinalunga.si.it, nella sezione “Atti e regolamenti” – “Regolamenti” – “Attività produttive”.