Per muoversi col proprio cane, gatto o furetto al di fuori del nostro Paese, dal 2004 è obbligatorio essere in essere in possesso del “Passaporto per animali da compagnia”.
Si tratta di un documento di identificazione dell’animale, nel quale vengono riportati i dati del proprietario e dell’animale.
Il Regolamento CE n. 998/2003 (e successiva modifica del 30 marzo 2004) dell’Unione europea stabilisce infatti che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell’Unione europea devono avere un passaporto. Il documento identificativo, rilasciato dalle Asl, è obbligatorio dal 1° ottobre 2004.
Per verificare che il passaporto appartiene a quel determinato cane o gatto, le ASL, prima di rilasciarlo, dovranno verificare che sia presente il “microchip indicativo” che viene “iniettato” sotto la cute dell’animale dai veterinari autorizzati, in una parte del corpo che verrà poi specificata sul passaporto (esempio: spalla destra, sinistra collo etc.) insieme al numero del microchip.
Il passaporto è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici del proprietario dell’animale, deve certificare le eventuali vaccinazioni effettuate all’animale e obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza. Nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese.
Ventiquattro ore prima della partenza il veterinario certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che l’animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.