Per le persone anziane o a ridotta capacità motoria, le scale possono rappresentare una barriera architettonica insormontabile a causa del fisico indebolito o della mancanza di stabilità.
Di conseguenza, le scale rischiano di diventare una seccatura quotidiana e, alla fine, vengono evitate. Ciò, tuttavia, non è sempre possibile, specie quando non si può cambiare casa o ci si trova in uno spazio pubblico non attrezzato. In questi casi è necessario installare e utilizzare specifici impianti, detti montascale, servoscale e piattaforme elevatrici che hanno tutte in comune la funzione di trasportare in sicurezza una persona da un piano ad un altro di una abitazione, o di un edificio, far superare agevolmente le scale e facilitare la vita a chi ne ha necessità. Per maggiori informazioni si possono consultare, per esempio, gli impianti servoscala Faboc Due, azienda con sede in Toscana.
In questi casi quindi, l’abbattimento delle barriere architettoniche rientra nelle norme della progettazione di nuove costruzioni e dell’adeguamento dei vecchi edifici e degli spazi pubblici. Anche la regione Toscana ha adottato diverse facilitazioni e disposizioni per velocizzare questo passaggio e facilitare l’inserimento dei disabili nella vita lavorativa e sociale.
Installazione di un montascale: quali regole prevede la Toscana?
A definire la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.
Questa legge regolamenta anche la concessione dei contributi diretti a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni civili dove sono residenti persone disabili. Contributi che coprono per il 50% le spese per l’acquisto di dispositivi come i montascale. Al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contributi, stabilisce dunque i requisiti per accedervi, i soggetti che possono beneficiarne e i criteri di assegnazione.
In Toscana possono dunque far richiesta per l’agevolazione tutti i disabili con menomazioni o limitazioni fisiche che siano residenti nell’edificio in cui è previsto l’intervento o che vi assumano la residenza entro i tre mesi dalla richiesta. Una volta accertata la disabilità da parte di un’autorità competente, la precedenza in graduatoria viene assegnata ai soggetti con invalidità totale non deambulanti.
La domanda dovrà essere inoltre corredata di documentazione riguardante i lavori da svolgere e le attrezzature da acquistare. Il tutto accompagnato da un preventivo di spesa e la dichiarazione attestante che i lavori oggetto della domanda non siano stati avviati o già realizzati. Si tratta di requisiti indispensabili per poter accedere alle agevolazioni.
La Regione passa poi a stilare la vera e propria graduatoria, che attribuisce un determinato punteggio ai diversi candidati, in base alla gravità della disabilità e alle condizioni reddituali del richiedente. Nel caso di parità di punteggio, viene avvantaggiato il richiedente che presenti una situazione reddituale più svantaggiata.
Se invece il disabile risiede all’interno di un condominio, l’iter si allunga. In questo caso, non potendo obbligare gli altri condomini a pagare le spese di intervento, dovrà convocare un’assemblea di condominio e raggiungere il quorum prima di poter far domanda al Comune. In questo caso potrà ottenere una copertura della spesa pari al 50% ma, se non dovesse ottenere la delibera condominiale, questa sarà ridotta al 19%.
Il limite massimo per presentare la domanda è il 31 dicembre. Nel caso di insufficienza di posti per coprire tutti i posti in graduatoria, le domande avranno una validità di due anni.