Approvata la legge sulle unioni civili, cosa cambia da oggi?

La Camera dei deputati ha definitivamente approvato il testo di legge sulle unioni civili con 372 voti a favore, 51 contrari e 99 astenuti

Quella di mercoledì 11 maggio 2016 sarà ricordata come una giornata storica per l’Italia. Dopo decenni di battaglie politiche, ieri il Parlamento ha approvato una legge che tutela le unioni fra persone dello stesso sesso.

Cosa prevede la nuova disciplina? Il testo stabilisce che “la presente legge istituisce le unioni civili fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto”. Quindi, l’unione potrà essere costituita con un rito del tutto identico a quello previsto per contrarre matrimonio civile, attraverso una dichiarazione di fronte ad un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Manca però il riferimento alla famiglia di cui parla l’articolo 29 della Costituzione, a causa dell’interpretazione restrittiva del termine fornita della Corte Costituzionale, che si è espressa in senso contrario sulla possibilità di far rientrare le unioni omosessuali nella definizione tradizionale, appunto, di famiglia.

Con la costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri e dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco sia all’assistenza materiale e morale che alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie capacità lavorative e alle proprie sostanze, a contribuire ai bisogni comuni.

Monica Cirinnà, senatrice Pd e relatrice del ddl sulle unioni civili

Escluso, invece, l’obbligo di fedeltà: per alcuni si tratta di un passo in avanti perché ritenuto ormai superato, anacronistico, espressione di una visione esclusivamente cattolica del rapporto di coppia; per altri rappresenta invece un vero e proprio insulto alle unioni omosessuali, ritenute in un certo senso espressione di un “amore libertino”, incapace di garantire stabilità. Ma su questo il ddl della senatrice Monica Cirinnà ha incontrato l’opposizione del fronte cattolico.

Per il resto, le unioni civili vengono assoggettate in larga misura alla disciplina matrimoniale. Via libera, quindi, a reversibilità della pensione del partner, assistenza ospedaliera e penitenziaria, acquisto della cittadinanza italiana in favore del partner straniero, accesso alle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari, obbligo di corrispondere un assegno per gli alimenti o per il mantenimento in caso di scioglimento dell’unione (nel caso in cui uno dei partner versi in stato di bisogno, ma soltanto per un periodo proporzionale alla durata della convivenza), diritto ad essere riconosciuto erede legittimario e subentro nel contratto di locazione dell’abitazione comune alla morte del partner, diritto di continuare ad abitare nella casa di residenza per almeno due anni o per il periodo della durata della convivenza se superiore (ma non oltre i cinque anni) nel caso in cui il partner deceduto sia anche il proprietario dell’immobile.

Il testo prevede anche la possibilità di utilizzare un cognome comune, scegliendo liberamente fra i due, (mentre in caso di matrimonio la scelta è obbligata, viene utilizzato quello dell’uomo, ndr) e, in mancanza di diversa disposizione, l’instaurazione del regime di comunione legale dei beni. Si stabilisce inoltre che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti (…), si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile fra persone dello stesso sesso”. Un tentativo del legislatore di andare a rafforzare l’equiparazione, salvo quanto detto sopra, fra unione civile e matrimonio.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che per ottenere il divorzio non è necessaria la separazione: potrà essere ottenuto direttamente tre mesi dopo averne fatto richiesta all’ufficiale di stato civile (anche quando la richiesta provenga soltanto da una delle parti, non essendo richiesta la consensualità, ndr).

Nella seconda parte della legge si disciplina invece la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso. Possono accedere alla convivenza di fatto due soggetti maggiorenni che vivono insieme e che non hanno ancora contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di permanenza in carcere o di morte di uno dei due e possono regolare, attraverso la stipulazione di un contratto, le questioni patrimoniali intercorrenti fra di loro. Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, sopravvenienza di matrimonio o di unione civile tra i conviventi (oppure fra uno dei conviventi e una terza persona) oppure per morte di una delle parti. Una volta sciolta la convivenza, il giudice potrà riconoscere in favore di uno dei due conviventi il diritto agli alimenti, nello stesso modo in cui avviene per le unioni civili, ma in questo caso non è previsto alcun diritto all’eredità e alla pensione di reversibilità.

Che fine ha fatto, invece, la stepchild adoption? È stato eliminato dal testo normativo ogni riferimento circa le adozioni. Resta comunque aperta la possibilità per i giudici di decidere con sentenza, caso per caso, sull’opportunità dell’adozione del figlio del partner nell’interesse del minore, come è già avvenuto in alcune occasioni, applicando in via analogica le norme che si riferiscono all’adozione da parte dei coniugi.

Dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera, adesso la legge dovrà essere firmata dal presidente del Consiglio, dopodiché toccherà al presidente della Repubblica procedere con la promulgazione. Da ultimo, verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sarà a tutti gli effetti legge dello Stato. I commi da 1 a 34, relativi alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Per celebrare le prime unioni, tuttavia, sarà necessario attendere l’emanazione di un decreto da parte del presidente del Consiglio, che fornirà ai sindaci e agli ufficiali dello stato civile tutte le indicazioni e le istruzioni per la celebrazione.

Giulio Mecattini

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