Di barriere architettoniche sentiamo spesso parlare, specie per quanto riguarda la libertà di movimento nelle nostre città, sui marciapiedi, talvolta senza scivoli d’accesso, o in edifici pubblici, privi di montascale o piattaforme specifiche, e così via. La questione, però, non riguarda solo gli spazi condivisi, poiché le barriere architettoniche sono, purtroppo, una difficoltà notevole anche all’interno di appartamenti privati o spazi condominiali, e in altre strutture pubbliche come uffici o negozi.
Spesso, peraltro, gli ostacoli impedenti, che possono rappresentare un profondo disagio per la deambulazione di persone con ridotta abilità motoria, piuttosto che di anziani, nonché per capacità temporanee limitate, non sempre inibiscono soltanto il movimento, ma possono anche impedire l’utilizzo di attrezzature o strumenti, così come la mancanza di segnalazioni può compromettere il riconoscimento di possibili pericoli, magari per persone ipovedenti o non udenti.
Forse non tutti sanno, però, che, per chi desideri provvedere a lavori mirati all’abbattimento di queste barriere, esistono contributi e agevolazioni fiscali forniti dal Comune di Siena che, con i dovuti requisiti, possono agevolare sia iter burocratici da seguire che, ovviamente, le spese private da sostenere. Le domande devono essere presentate al Sindaco del Comune in cui si trova l’immobile interessato ai lavori entro il 31 dicembre di ciascun anno (entro il 1° marzo se si vuole che la domanda rientri nella dotazione finanziaria dell’anno di riferimento).
La normativa viene disciplinata in base alla legge n. 13 del 1989 (e successive modifiche), tutt’ora vigente, con la quale si delibera che i contributi, a fondo perduto, vengono concessi per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche tali da costituire ostacolo a portatori di handicap o per limitazioni funzionali.
Sono già molte le installazioni di montascale a Siena e provincia, ogni anno viene stilata una graduatoria, per assegnazioni in base ai fondi disponibili. Le domande eventualmente non soddisfatte nell’anno, per insufficienza del denaro erogato, restano comunque valide per gli anni successivi, senza necessità di ripresentare.
Vediamo insieme i requisiti necessari.
Criteri e modalità di assegnazione
I contributi possono essere richiesti in presenza dei seguenti requisiti:
- Persona portatrice di limitazioni funzionali permanenti, come disabilità motoria, cecità, ecc
- Residenza anagrafica nell’immobile interessato ai lavori, che deve essere già edificato al 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della legge), e non ristrutturato dopo l’11 agosto 1989
- Per interventi che dovranno essere realizzati in edifici privati o, comunque, in edilizia residenziale pubblica agevolata
- Possono interessare sia parte comune di un condominio, sia un edificio con un unico proprietario
- Per abbattimento delle barriere architettoniche, s’intendono anche lavori nello spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti
Contributi erogabili
L’entità del contributo che può essere assegnato al richiedente, è costituita dalle spese, IVA compresa, dichiarate a preventivo, in cui vanno indicati i costi di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali. Viene concesso nella seguente misura:
Fascia A – Spesa da 0,00 a 2.582,28 €: rimborso del 100%, in misura cioè pari alla spesa effettivamente sostenuta;
Fascia B – Spesa da 2.582,29 a 12.911,42 €: rimborso del 25% rispetto alla spesa eccedente € 2.582,29, per costi fino a 12.911,42 €;
Fascia C – Spesa da 12.911,43 a 51.645,69 €, contributo del 5% per la parte eccedente i 12.911,42 € e fino ai 51. 645,70 € (contributo massimo € 7.101,28, anche in caso di spese superiori).