CALCIOSCOMMESSE: Robur deferita per responsabilità oggettiva, Mezzaroma scagionato

Robur

Ecco il documento ufficiale con cui il Siena viene deferito per responsabilità oggettiva. Deferiti pure i giocatori bianconeri Larrondo, Terzi, Vitiello e addirittura il preparatore atletico Siena, D’Urbano mentre è stato scagionato su tutti i fronti il presidente Massimo Mezzaroma dall’accusa di aver voluto, tramite un uomo di fiducia, combinare la gara Siena-Varese (nello specifico, di perderla).

 

GARA SIENA – PIACENZA del 19.2.2011 – s.s. 2010 – 2011

la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo.

 

GARA NOVARA – SIENA dell’1.5.2011 – s.s. 2010 – 2011

CAROBBIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto,

all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. SIENA  S.p.A., per

la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia

Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile

2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri

allo stato non identificati, posto in  essere atti diretti ad alterare lo

svolgimento ed il risultato della gara suddetta,  in funzione della

realizzazione di un pareggio tra le due squadre;

Con l’aggravante di cui al comma  6 dell’art. 7 del C.G.S., della

effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara

in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti

commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti

illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento

nr. 33pf11-12.

 

la società A.C. SIENA  S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai

sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di

Giustizia Sportiva, per gli addebiti  mossi al proprio allenatore, ai

propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra indicati

e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice

di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio

vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra

indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara

NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia

Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato

della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come

sopra contestate.

 

L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il

collaboratore tecnico  STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri

SAVORANI Marco ed il preparatore atletico  D’URBANO Giorgio,

all’epoca dei fatti tutti tesserati  per l’A.C. SIENA  S.p.A., per la

violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per

avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura 5

federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con

riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come

rispettivamente riferiti, il primo, ed  appresi, gli altri, nel corso della

riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in

questione.

 

la società  A.C. SIENA  S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva,

dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti

mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, ALESSIO Angelo, STELLINI Cristian, SAVORANI Marco e D’URBANO Giorgio.

 

GARA SIENA – TORINO del 7.5.2011 – s.s. 2010 – 2011

la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai

sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di

Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA – TORINO del

7.5.2011;

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia

Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato

della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

 

GARA SIENA – VARESE del 21.05.2011 – s.s. 2010 – 2011

la società  A.C. SIENA S.P.A., di responsabilità oggettiva ai sensi

dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli

addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.

 

GARA ALBINOLEFFE – SIENA del 29.05.2011 – s.s. 2010 – 2011 

CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio,

VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori

della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della

medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del

Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011, in  concorso tra loro e con altri

soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed

altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati,

posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato

della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.

Con l’aggravante di cui al comma  6 dell’art. 7 del C.G.S., della

effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara 9

in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti

commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti

illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento

nr. 33pf11-12.

 

la società A.C. SIENA S.p.A.,  a titolo di responsabilità oggettiva, ai

sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di

Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio collaboratore

tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e

di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di

Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati,

tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara

ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia

Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato

della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

 

BARI – SAMPDORIA del 23/04/2011 s.s. 2010/2011

la Società A.C. SIENA S.P.A.: – a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e

dell’art. 4, comma e 2, C.G.S. in  ordine agli addebiti contestati al 8

proprio tesserato Filippo CAROBBIO  in relazione alla gara BARI –

SAMPDORIA del 23.4.2012 ed ai successivi incontri che avrebbe

dovuto disputare la squadra del BARI;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli

illeciti posti in essere.

– a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2,

C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Cristian

STELLINI.

 

PALERMO – BARI del 07/05/2011 – s.s. 2010/2011

– la Società A.C. SIENA S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai

sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine

agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO e STELLINI;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli

illeciti posti in essere.