Ecco il documento ufficiale con cui il Siena viene deferito per responsabilità oggettiva. Deferiti pure i giocatori bianconeri Larrondo, Terzi, Vitiello e addirittura il preparatore atletico Siena, D’Urbano mentre è stato scagionato su tutti i fronti il presidente Massimo Mezzaroma dall’accusa di aver voluto, tramite un uomo di fiducia, combinare la gara Siena-Varese (nello specifico, di perderla).
GARA SIENA – PIACENZA del 19.2.2011 – s.s. 2010 – 2011
la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo.
GARA NOVARA – SIENA dell’1.5.2011 – s.s. 2010 – 2011
CAROBBIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto,
all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. SIENA S.p.A., per
la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della
realizzazione di un pareggio tra le due squadre;
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti
commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti
illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento
nr. 33pf11-12.
la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai
propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra indicati
e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice
di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra
indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara
NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come
sopra contestate.
L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il
collaboratore tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri
SAVORANI Marco ed il preparatore atletico D’URBANO Giorgio,
all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA S.p.A., per la
violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per
avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura 5
federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con
riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come
rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della
riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in
questione.
la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva,
dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti
mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, ALESSIO Angelo, STELLINI Cristian, SAVORANI Marco e D’URBANO Giorgio.
GARA SIENA – TORINO del 7.5.2011 – s.s. 2010 – 2011
la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA – TORINO del
7.5.2011;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
GARA SIENA – VARESE del 21.05.2011 – s.s. 2010 – 2011
la società A.C. SIENA S.P.A., di responsabilità oggettiva ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli
addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.
GARA ALBINOLEFFE – SIENA del 29.05.2011 – s.s. 2010 – 2011
CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio,
VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori
della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della
medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri
soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed
altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara 9
in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti
commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti
illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento
nr. 33pf11-12.
la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio collaboratore
tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e
di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati,
tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara
ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
BARI – SAMPDORIA del 23/04/2011 s.s. 2010/2011
la Società A.C. SIENA S.P.A.: – a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e
dell’art. 4, comma e 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al 8
proprio tesserato Filippo CAROBBIO in relazione alla gara BARI –
SAMPDORIA del 23.4.2012 ed ai successivi incontri che avrebbe
dovuto disputare la squadra del BARI;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.
– a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2,
C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Cristian
STELLINI.
PALERMO – BARI del 07/05/2011 – s.s. 2010/2011
– la Società A.C. SIENA S.P.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine
agli addebiti contestati ai propri tesserati CAROBBIO e STELLINI;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli
illeciti posti in essere.