Mercoledì 1 settembre è una data da segnarsi sul calendario: cambiano infatti le regole per il Green Pass che diventa obbligatorio per scuola, università e trasporti. Le modifiche sono contenute all’interno del decreto legge varato nello scorso 6 agosto.
Dal prossimo mercoledì “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19“, così recita il decreto legge riportato in Gazzetta Ufficiale. Il mancato rispetto delle disposizioni viene considerato “assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Queste misure “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Sempre dall’1 settembre alle persone munite di green pass è consentito l’accesso e l’utilizzo ai seguenti mezzi di trasporto: “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina- si legge nel decreto-; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale”.
Il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali. Queste disposizioni non si applicano a “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
La certificazione può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; dopo la guarigione dall’infezione da coronavirus con una validità di sei mesi; dopo l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus, con validità 48 ore. (Qui le informazioni sul come ottenerlo)
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