Considerata la presenza accertata e la documentata diffusione capillare sul territorio comunale della cosiddetta “zanzara tigre”, anche in considerazione ai disagi e rischi che questa specie comporta, il sindaco Luigi De Mossi ha emesso una specifica ordinanza per la prevenzione ed il controllo.
Nello specifico, viene chiesto a tutti i cittadini, a partire dal prossimo 18 aprile e fino al 30 novembre 2022, di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione che possano raccogliere acqua piovana, perché luogo ideale per la deposizione delle uova da parte della zanzara, anche se collocati all’interno di terrazze e giardini delle proprie abitazioni; laddove siano di proprietà svuotarli, così come i sottovasi, almeno una volta a settimana o, in alternativa, chiuderli ermeticamente con teli di plastica, coperchi o zanzariere. Inoltre viene richiesto di pulire i tombini collocati in giardini, piazzali e cortili privati, trattare l’acqua ristagnante che non può essere eliminata con specifici prodotti o rivolgendosi a ditte specializzate, ricordandosi di conservare la documentazione dell’avvenuto trattamento come prova in caso di controlli da parte degli organi preposti. Chi possiede fontane e laghetti ornamentali introdurre piccoli pesci che si nutrono delle larve, ed infine tenere le aree verdi, orti, giardini puliti da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Sempre nello stesso periodo (18 aprile-30 novembre), viene chiesto inoltre, ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione, di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico per evitare così pericolosi ristagni. Ai proprietari e conduttori di orti domestici di svuotare periodicamente (almeno una volta a settimana), o coprire ermeticamente, tutti i contenitori d’acqua usati per l’irrigazione, e dove possibile, introdurvi piccoli pesci così da eliminare larve.
Le azioni di prevenzione e di trattamento di acqua ristagnante fin qui elencate coinvolgono anche i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento all’attività di rottamazione, stoccaggio di materiali di recupero, di veicoli e macchinari; gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita e altro; responsabili di cantiere e i titolari di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche. L’inosservanza delle disposizioni, con responsabilità del titolare che dispone legittimamente del sito, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria di 103,29 euro.
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