Bonus idrico 2024, dal Comune il via libera: approvati requisiti e criteri per accedere alle risorse

Sono stati stabiliti oggi, giovedì 11 aprile, dalla giunta riunita, su proposta dell’assessore ai servizi sociali e alle politiche della casa, Micaela Papi, i requisiti per accedere alla graduatoria e i criteri per la suddivisione dei rimborsi tariffari integrativi per il servizio idrico per l’anno 2024 (bonus sociale idrico integrativo), destinati ai nuclei familiari residenti nel comune di Siena in condizioni socio-economiche disagiate, in attuazione di quanto previsto dal regolamento regionale dell’autorità idrica toscana.

La procedura sul bonus idrico integrativo 2024 è regolata dall’Autorità idrica toscana. La proposta di ripartizione del fondo per l’anno 2024 ha destinato al Comune di Siena 54.526,46 euro. Viene assegnata ai comuni, in quanto titolari delle funzioni nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, la competenza per l’individuazione degli aventi diritto all’agevolazione, la determinazione delle soglie Isee di accesso al beneficio (non inferiore a quello previsto dal bonus nazionale), l’individuazione di eventuali criteri aggiuntivi e la determinazione della misura dell’agevolazione spettante.

Il Comune ha stabilito due fasce: la prima con valore Isee fino a 10mila euro (o 20mila euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico o nei quali è presente una persona disabile), la seconda con valore Isee da 10mila euro e fino a 18mila euro (o tra 20mila euro e 35mila euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico o nei quali è presente una persona disabile). La graduatoria provvisoria degli aventi diritto sarà definita assegnando, per ogni fascia, priorità al valore Isee più basso; a parità di valore Isee, la collocazione in graduatoria sarà determinata dalla presenza di persone disabili nel nucleo familiare e, in subordine, dal nucleo familiare più numeroso. La graduatoria definitiva sarà redatta dopo i riscontri e i controlli effettuati dal soggetto gestore (Acquedotto del Fiora Spa).

Ai beneficiari collocati nella prima fascia della graduatoria potrà essere erogato un rimborso calcolato nella misura massima del 70 per cento dell’importo corrisposto per il consumo idrico relativo all’anno 2023, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno e al netto del bonus nazionale calcolato. Qualora il fondo assegnato dall’Autorità idrica toscana non consenta di coprire tutto il fabbisogno della prima fascia, il rimborso sarà abbattuto in percentuale, ferma restando la misura minima del 33 per cento della spesa per il consumo idrico 2023. In presenza di risorse residue ed esclusivamente nel caso in cui sia stata possibile la liquidazione nella misura massima del 70 per cento a tutti i beneficiari collocati nella prima fascia della graduatoria, il Comune provvederà, a favore dei soggetti collocati nella seconda fascia, all’erogazione di un rimborso calcolato nella misura massima del 50 per cento dell’importo corrisposto per il consumo idrico relativo all’anno 2023, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Qualora non sia possibile erogare il contributo nella misura massima stabilita del 50 per cento a tutti i soggetti collocati nella seconda fascia della graduatoria, il rimborso sarà abbattuto in percentuale, ferma restando la misura minima del 33 per cento della spesa per il consumo idrico 2023.

Per accedere alla graduatoria, è necessario che il richiedente abbia cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, oppure essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno. Sono richieste la residenza nel Comune di Siena alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico e la titolarità di fornitura domestica residenziale individuale coincidente con l’indirizzo di fornitura del contratto (oppure la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo Isee). Alternativa è la fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (ad esempio condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo Isee e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce (ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata).