Bastano due ore e 28 minuti di lavoro domenicale per perdere il diritto al riposo settimanale? Se quelle ore interrompono il periodo di riposo previsto dalla legge e non vengono compensate con un recupero adeguato, la risposta è sì. Lo ha stabilito il Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, con una sentenza che riconosce a una collaboratrice scolastica sia una maggiorazione economica per il servizio svolto di domenica sia un risarcimento per il riposo settimanale non goduto. A darne notizia è la FLC CGIL Siena, che esprime grande soddisfazione per la decisione.
La vicenda riguarda una collaboratrice scolastica che il 30 novembre 2025 aveva lavorato per due ore e 28 minuti in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto. La lavoratrice, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Americo, si è rivolta al giudice del lavoro per il mancato rispetto del riposo settimanale.
Secondo quanto riferisce la FLC CGIL Siena, il Tribunale ha accertato che la prestazione domenicale aveva interrotto il periodo minimo di riposo previsto dalla normativa e che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dimostrato di aver successivamente garantito alla dipendente un periodo equivalente di riposo continuativo.
La sentenza richiama un principio fondamentale: il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile del lavoratore, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione e dalla normativa sull’orario di lavoro. Deve essere garantito per almeno 24 ore consecutive, alle quali si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero, per un totale di 35 ore continuative, salvo le deroghe previste dalla legge.
Il punto centrale è proprio la continuità . Il riposo, chiarisce il Tribunale secondo la ricostruzione del sindacato, non può essere suddiviso in tante ore libere prima e dopo una prestazione lavorativa. Anche un servizio di breve durata può interromperlo, se non viene successivamente garantito un recupero equivalente nei termini previsti dalla legge.
Il giudice ha quindi respinto la posizione del Ministero, secondo cui la brevità del servizio e la disponibilità delle restanti ore della domenica sarebbero state sufficienti a salvaguardare il diritto della lavoratrice.
Un altro aspetto riguarda l’onere della prova. Una volta dimostrato dal dipendente di aver lavorato in un periodo incompatibile con il riposo settimanale e denunciata la mancata concessione del recupero, spetta al datore di lavoro documentare quando quel riposo sia stato effettivamente garantito.
Nel caso esaminato, il Ministero non ha prodotto i prospetti delle presenze relativi al periodo successivo né indicato una specifica giornata di recupero.
La sentenza distingue inoltre il pagamento dello straordinario dalla tutela del riposo settimanale. Il primo remunera le ore lavorate oltre l’orario ordinario, mentre il secondo garantisce al dipendente un periodo continuativo da dedicare al recupero psicofisico e alla vita personale, familiare e sociale. Per questo il solo pagamento dello straordinario non può compensare la perdita del riposo.
Sul piano economico, il Tribunale ha riconosciuto alla collaboratrice scolastica una maggiorazione pari al 30% della retribuzione oraria ordinaria per le ore lavorate di domenica, da aggiungere al compenso per lo straordinario già corrisposto. Il giudice ha inoltre disposto un risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato equitativamente nel 50% della retribuzione giornaliera lorda, per la definitiva perdita del riposo settimanale in quel ciclo lavorativo.
Per la FLC CGIL Siena, la decisione rappresenta un importante riconoscimento dei diritti del personale scolastico, soprattutto quando viene chiamato a svolgere attività aggiuntive nei fine settimana.
Il sindacato sottolinea che il riposo settimanale non può essere considerato una semplice variabile organizzativa, ma costituisce una tutela essenziale della salute e della dignità dei lavoratori. Anche il lavoro domenicale legato a eventi particolari, come le elezioni degli organi collegiali, deve essere organizzato nel rispetto delle norme e accompagnato dalle garanzie previste.
La FLC CGIL Siena evidenzia inoltre che il consenso del dipendente a lavorare in un giorno festivo non elimina l’obbligo del datore di lavoro di rispettare il diritto al riposo. Le istituzioni scolastiche e l’amministrazione devono quindi documentare correttamente turni, presenze e periodi di recupero.
L’organizzazione sindacale annuncia che continuerà a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, riposi e prestazioni festive, intervenendo nei casi in cui il personale scolastico venga impiegato senza adeguate garanzie.
Infine, la FLC CGIL Siena invita le lavoratrici e i lavoratori della scuola a segnalare eventuali violazioni del diritto al riposo settimanale o utilizzi impropri del lavoro domenicale, per valutare le possibili iniziative sindacali e legali.