Conte firma il nuovo Dpcm: scatta il coprifuoco alle 22. Lockdown nelle zone rosse

La firma del presidente del consiglio Giuseppe Conte è arrivata poco dopo la mezzanotte ed  oggi è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Dpcm in materia di contrasto della diffusione del contagio del coronavirus. Le misure entreranno in vigore venerdì 6 novembre, e ,fino al 3 dicembre, l’Italia sarà divisa in tre aree, ogni regione sarà classificata da un colore diverso – gialla, arancione, rosso- a seconda del rischio epidemiologico.

In base alla classificazione saranno disposte restrizioni più o meno forti. Sarà il ministero della Salute a decidere in quale area collocare le regioni, ma secondo le indiscrezioni la Toscana dovrebbe rientrare tra gli enti locali più sicuri, quelli con il colore giallo.

Le regole a livello nazionale

Il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del giorno successivo, in questa fascia oraria “sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, si legge nel testo del decreto ed inoltre “è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Le scuole superiori “adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica[…], in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata – si legge ancora-. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. Sospese anche l’attività universitaria

Concorsi, scatta la sospensione – “E’sospeso lo svolgimento di prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica – è quanto scritto nel decreto-, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile”

“L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza” , ma con l’ uso obbligatorio delle mascherine  “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Per bar e ristoranti ed altre attività di ristorazione le attività sono “consentite dalle 5  fino alle 18”,  inoltre da domani “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”.

Regioni in zona arancione

Ecco le ulteriori misure per le regioni in livello di rischio intermedio che si aggiungono alle misure nazionali

Spostamenti –è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute – prosegue il teso del Dpcm-. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Il transito sui territori “è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto”, non solo, ma inoltre si prevede che “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Ristorazione – Sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie “ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00”.

 

Regioni in zona rossa

Ecco le ulteriori misure per le regioni in livello di rischio intermedio che si aggiungono alle misure nazionali

Spostamenti – sono vietati tutti gli spostamenti in entrata ed uscita dai territorio, “nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori “è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto”.

Ristorazione – Sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie “ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00”.

Centri commerciali  e negozi – “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità[…] sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi” . Restano chiusi ” i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”.

Sport – Come si legge nel decreto “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, mentre le attività sportive “anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”

Scuole – La didattica in presenza non sarà fatta tranne che per ” scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia”. Inoltre “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona”, anche se da quest0 ultimo punto non viene più indicato che chiuderanno parrucchieri, barbieri, estetisti