E’la grande novità del Decreto Rilancio, il Superobonus alza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi nell’ambito dell’efficientamento energetico, antisismico, per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per ricaricare i veicoli elettrici, gli interventi fatti fare dal committente dovranno necessariamente determinare un avanzamento nell’APE (Attestato Prestazione Energetica) di almeno due classi energetiche. La misura ai aggiunge alle detrazioni che sono già previste per il sismabonus e l’ecobonus.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate,”altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante”, si legge in un documento. In pratica si può cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori.
Gli interventi ammessi
Gli interventi principali sono stati definiti trainanti. Sono interventi di isolamento termico sugli involucri, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni,di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, di interventi antisismici, la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tra gli interventi coperti dal Super Bonus ci sono quello del cappotto termico definito come intervento di isolamento termico che ha per oggetto “le superfici opache verticali orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”. Il cappotto termico deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Devono inoltre essere rispettate delle condizioni necessarie: i materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017.
Come riporta l’Agenzia delle Entrate Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è: 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
C’è poi la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, un intervento effettuato sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. In questo caso i limiti di spesa sono di 20mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 15mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sempre nella precedente materia rientrano anche gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro, per singola unità immobiliare e spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito