Alberto Tirelli, assessore delegato alla Giustizia paliesca, ha elaborato le proposte di sanzione relative al Palio dello scorso 2 luglio, dopo aver preso visione della relazione dei Deputati della Festa, così come previsto dall’art. 92 c. 2, e del filmato ufficiale edito dal Consorzio per la tutela del Palio.
Un’ammonizione per il fantino della Contrada della Chiocciola Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, per quanto previsto dall’art. 99 e 87 che richiama il c. 1 dell’art. 64, poiché per tutte le fasi della mossa ha volontariamente cercato di occupare una posizione (il primo posto) più favorevole di quella stabilita dalla sorte, uscendo arbitrariamente dall’allineamento; ha sostato in varie occasioni al secondo canape; ha posto costantemente il proprio cavallo di traverso al canape; ha dimostrato di non aver mai cercato di mantenere il suo posto.
Un’ammonizione per il fantino della Contrada della Pantera Luigi Bruschelli detto Trecciolino, per quanto previsto dall’art. 99 e 87 che richiama il c. 1 dell’art. 64, poiché: non ha mai mantenuto, in occasione di tutte le fasi della mossa, il posto assegnatogli dalla sorte; ha costantemente posizionato il cavallo di traverso; ha cercato sempre il contatto con il fantino dell’Aquila; ha cercato di inserirsi al primo posto; ha posto in essere atteggiamenti non confacenti alle norme regolamentari.
Non luogo a procedere per il fantino della Contrada della Selva Andrea Coghe detto Tempesta, poiché, analizzato il suo comportamento durante l’intera fase delle operazioni della mossa, si tratta di atteggiamenti che non hanno comportato sostanziale alterazione dell’ordine stabilito e, soprattutto, non risultano tali da verificare danneggiamenti così evidenti agli altri fantini o Contrade, e quindi non meritevoli di essere sanzionati con l’ammonizione.
Non luogo a procedere per il fantino della Contrada della Torre Elias Mannucci detto Turbine, poiché analizzato il suo comportamento durante l’intera fase delle operazioni della mossa, si tratta di atteggiamenti che non hanno comportato sostanziale alterazione dell’ordine stabilito e, soprattutto, non risultano tali da verificare danneggiamenti così evidenti agli altri fantini o Contrade, e quindi non meritevoli di essere sanzionati con l’ammonizione.
Non luogo a procedere per il fantino della Nobile Contrada del Bruco Andrea Mari detto Brio. Analizzato il suo comportamento durante l’intera fase delle operazioni della mossa, si tratta di atteggiamenti che non hanno comportato alterazione dell’ordine stabilito e, soprattutto, non risultano tali da verificare danneggiamenti così evidenti agli altri fantini o Contrade, e quindi non meritevoli di essere sanzionati con l’ammonizione.
Un’ammonizione per il fantino della Contrada Capitana dell’Onda Antonio Siri detto Amsicora, per quanto previsto dall’art. 99 e 87 che richiama il c. 1 dell’art. 64 poiché non ha mai mantenuto, in occasione di tutte le fasi della mossa, il posto assegnatogli dalla sorte, preferendo defilarsi al secondo canape; ha posto in essere atteggiamenti scorretti e non confacenti alle norme regolamentari e, al momento della mossa valida, è partito dalla quarta anziché dalla quinta posizione.
Non luogo a procedere per il fantino della Contrada del Drago Federico Arri detto Ares, poiché analizzato il suo comportamento durante l’intera fase delle operazioni della mossa, si tratta di atteggiamenti che non hanno comportato sostanziale alterazione dell’ordine stabilito e, soprattutto, non risultano tali da verificare danneggiamenti così evidenti agli altri fantini o Contrade, e quindi non meritevoli di essere sanzionati con l’ammonizione.
Una censura per la Nobile Contrada dell’Aquila in base al punto “a” dell’art. 97 in quanto: in occasione delle fasi del rientro nel rione, al termine della corsa, i propri contradaioli hanno di fatto impedito alla Contrada della Pantera il rientro nel proprio rione nel tragitto stabilito dagli accordi intercorsi il 26 giugno. Si ritiene di non applicare la sanzione prevista al punto “b” dell’art. 97 in quanto non si sono verificati fronteggiamenti pericolosi; è stato evitato il contatto tra i contradaioli; con l’intervento delle Forze dell’Ordine la situazione è ritornata immediatamente normale.
Una censura alla Contrada Capitana dell’Onda in base a quanto previsto dall’art. 97 punto “a” per la responsabilità diretta per l’atteggiamento tenuto dal proprio fantino in occasione di tutte le fasi della mossa.
Una censura alla Contrada della Pantera secondo quanto previsto dall’art. 97 punto “a” per la responsabilità diretta per l’atteggiamento tenuto dal proprio fantino in occasione di tutte le fasi della mossa.
Non luogo a procedere nei confronti della Contrada della Chiocciola perché, analizzata la relazione dei Deputati della Festa dalla quale si rileva che al rientro dalla prima prova della Contrada della Chiocciola i dirigenti della Contrada della Tartuca segnalano “con una certa veemenza (…) di aver notato (…) atteggiamenti provocatori di alcuni contradaioli della Chiocciola, oltre alla presenza in loco di un solo Deputato”. In tale occasione il Sindaco, in una riunione il giorno successivo, ribadisce che l’Amministrazione non ha nessun obbligo relativo al numero dei Deputati o Ispettori presenti nei punti di transito ritenuti ‘sensibili’, ribadendo alle due Contrade la richiesta del loro massimo impegno a un corretto comportamento. Analizzato l’esposto della Tartuca con il quale si spiega, attraverso un video allegato, il comportamento provocatorio tenuto da un ex dirigente della Chiocciola. L’assessore delegato nel visionare il materiale ha ritenuto che i gesti registrati non fossero di una gravità tale da provocare turbativa all’ordine pubblico.
Gli interessati avranno dieci giorni di tempo per presentare alla Giunta comunale le loro memorie difensive.