Venerdì 15 ottobre è il d-day per il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Ieri è arrivata la firma di Draghi su due Dpcm: il primo indica le linee guida per il personale della pubblica amministrazione, il secondo tratta invece l’argomento delle verifiche in ambito lavorativo. Sul sito della presidenza del consiglio è stata inoltre pubblicata la Faq sui due decreti appena sottoscritti.
La Faq di Palazzo Chigi
I controlli come devono avvenire? – Amministrazioni ed aziende hanno autonomia nell’organizzarli. I datori di lavoro potranno fare anche verifiche a campione, “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2- si legge-. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nella PA laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”.
Come si possono fare i controlli? – Oltre all’applicazione citata poco fa potranno essere fatti con: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-Dgc; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il portale istituzionale Inps e la piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la piattaforma nazionale-Dgc.
Non mi posso vaccinare per comprovati motivi di salute, come posso accedere al luogo di lavoro? – Queste persone dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. “Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”, spiega la Faq.
Soggetti che attendono il rilascio del green pass, come comportarsi? – “Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”, si legge.
I provvedimenti che deve prendere il datore di lavoro? – “Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta”, questa la chiara risposta da parte di palazzo Chigi. Se il dipendente accede al luogo di lavoro senza green pass, “il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro- si legge-. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”.
Aziende o società di somministrazione, a chi toccano le verifiche? – Dovranno farle entrambi
Tassisti o Ncc, i clienti devono verificare il green pass? – No, non sono tenuti a farlo
Parrucchiere e estetista, a chi devono chiedere il certificato? – Chi è a capo dell’attività deve chiedere il GP ai suoi dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa? – Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore? – Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Le multe che può rischiare il datore di lavoro? – Chi non controlla rischia multe dai 400 ai mille euro