Assolto in formula piena, perché il fatto non sussiste. Si chiude così la lunga vicenda che aveva portato in tribunale il senese Niccolò Rugani per l’attività di raccolta di scommesse con l’accusa, tra l’altro, di associazione per delinquere e che oggi diventa, nella aule del tribunale di Siena, una delle primissime sentenze in materia.
La notizia viene riportata nei dettagli da un sito specializzato che ha seguito la vicenda. jammatv.
“…Il Tribunale di Siena, con sentenza del 29 marzo 2017, affronta il tema del betting exchange esercitato in via trasfrontaliera ed assolve con la formula “il fatto non sussiste” il senese Niccolò Rugani, difeso dall’avvocato Marco Ripamonti e dall’avv. Maria Rosa Mariani di Siena, da una serie di reati tra cui in primo luogo il reato di cui all’art.4, comma 1, 4 bis e 4 ter riferito ad attività di raccolta di scommesse con la formula del c.d. betting exchange avvenuta in collaborazione con un noto bookmaker britannico, all’epoca dei fatti privo di concessione italiana ed oggi autorizzato alla raccolta a distanza.
L’inchiesta, alla quale la stampa senese dedicò ampissimi spazi, e sopratutto la fase delle indagini preliminari era stata molto articolata e caratterizzata anche da una rogatoria internazionale, poichè in un primo momento veniva contestata al Rugani anche l’associazione a delinquere svolta con altri coimputati. Ipotesi, questa, caduta tuttavia nelle prime fasi del processo. L’istruttoria si è concentrata nella audizione dei testi del pubblico ministero, tra cui funzionari di AAMS e finanzieri che hanno curato le lunghe indagini preliminari e che, in controesame, hanno peraltro dovuto chiarire come il Rugani, contrariamente alle accuse, non svolgesse alcuna attività di intermediazione, limitandosi, invece, a cimentarsi quale scommettitore privato nella particolare attività del betting exchange.
La difesa dell’avv.Marco Ripamonti si è, quindi, basata sulla libera attività trasfrontaliera, sulla disamina delle connotazioni del c.d. betting exchange, misconosciuto in Italia prima del 2013, come dedotto dallo stesso difensore, e sulla riconducibilità di tale formula alla attività di bookmaker, o meno, o semplicemente a quella di esperto scommettitore. Trattati dal difensore anche aspetti relativi alla tassabilità delle vincite al gioco conseguite sui casinò esteri, anche on line, atteso che all’imputato erano state sequestrate, poi dissequestrate con la sentenza, somme conseguite grazie a tale attività.
Il Rugani è stato assolto anche per la omessa presentazione di denuncia dei redditi relativa a tali importi e da altri reati, tra cui quello punito dall’art.132 Testo Unico bancario, oltre ad una ipotesi di reato di tentata frode sportiva, dalle connotazioni romanzesche – riferisce Ripamonti – che si sarebbe concretata, da parte del Rugani, nel ritiro dalla gara, in extremis, di un cavallo che inzialmente avrebbe dovuto partecipare all’ippodromo di Albenga alla prima corsa del “Premio Santo Domingo”.
Assoluzione piena su tutto, quindi, e dissequestro denari dopo anni di processo.
Motivazioni in quindici giorni.