La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha respinto il ricorso proposto da Anthony Braesch, un rappresentante di titolari di obbligazioni denominate ‘Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-Fresh’ 2008 e da società che detengono tali obbligazioni, contro la decisione della Commissione europea di dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato concesso dall’Italia a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena.
A seguito di complesse operazioni finanziarie, in particolare l’emissione delle obbligazioni Fresh e la conclusione di contratti connessi, le autorità italiane avevano adottato un aiuto alla ricapitalizzazione di Mps per un importo di 5,4 miliardi di euro, corredati di un piano di ristrutturazione e di impegni. Il piano di ristrutturazione della banca prevedeva misure di condivisione degli oneri, tra cui l’annullamento dei contratti Fresh, a scapito dei detentori di tali obbligazioni.
La compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure di condivisione degli oneri che facevano parte dell’aiuto era stata contestata dinanzi al Tribunale da Braesch e dalle società detentrici delle obbligazioni Fresh. Il Tribunale, senza statuire nel merito, aveva dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che l’eventuale annullamento della decisione della Commissione potesse procurare loro un beneficio, e giudicando che le misure di aiuto relative al piano di ristrutturazione li riguardassero direttamente e individualmente in quanto “interessati” e “parti interessate”. La Commissione ha quindi fatto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia.
Con la sua sentenza odierna, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha annullato la sentenza del Tribunale e respinto il ricorso in quanto irricevibile.
La Corte ricorda che le nozioni di “interessato” e di “parte interessata” sono state codificate dal legislatore dell’Unione; la seconda è definita come “Ogni Stato membro e ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi potrebbero essere pregiudicati dalla concessione dell’aiuto, in particolare il beneficiario dell’aiuto, le imprese concorrenti e le associazioni professionali”. Nel caso di specie, Anthony Braesch e le altre società non figurano tra le “parti interessate” menzionate. La questione è quindi se l’aiuto possa avere un impatto concreto sulla loro situazione.
Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la qualità di “parte interessata” non presuppone un rapporto di concorrenza e non si basa necessariamente sull’esistenza di un’incidenza concreta sulla situazione del ricorrente in relazione alla concorrenza, ma sull’esistenza di un’incidenza concreta sulla sua situazione di natura più ampia. Ad esempio, un’impresa che non è direttamente concorrente del beneficiario dell’aiuto può tuttavia essere qualificata come “parte interessata”, purché affermi che i suoi interessi possono essere pregiudicati dalla concessione di un aiuto.
Nel caso di specie, Braesch e associati non pretendono di essere interessati dagli aiuti in questione in quanto contestano soltanto la conformità alla normativa dell’Unione di una parte delle misure di condivisione degli oneri, in particolare l’annullamento dei contratti Fresh comportanti un danno economico, tenuto conto della perdita di pagamento di cedole connesse alle obbligazioni Fresh da essi detenute.
La Corte osserva che tali misure di condivisione degli oneri non derivano dalla decisione della Commissione di autorizzare l’aiuto di Stato, bensì unicamente da atti adottati dall’Italia nel piano di ristrutturazione di Mps. La Commissione non ha imposto all’Italia le misure di ripartizione degli oneri dei possessori di azioni e dei titoli subordinati; al contrario, ha preso atto del piano di ristrutturazione e degli impegni dell’Italia, autorizzandola ad attuarli, senza tuttavia obbligarla. Stando così le cose, l’annullamento dei contratti Fresh, che comporterebbe un danno economico sostanziale a detta di Braesch, non costituisce effetto della decisione adottata dalla Commissione al termine della fase preliminare di esame per la concessione dell’aiuto di Stato, ma deriva dalle misure adottate dall’Italia. Il fatto che tali misure, presumibilmente pregiudizievoli per un terzo, rientrino in una procedura di aiuti di Stato non conferisce necessariamente a tale terzo la qualità di “parte interessata”.
La Corte conclude che è dinanzi al giudice nazionale che detto terzo deve contestare la legittimità di tali misure, trattandosi di misure puramente nazionali, che non sono state imposte dalla Commissione.
Braesch e associati non sono direttamente e individualmente interessati dalla decisione della Commissione, di modo che non hanno la qualità di “interessati” né di “parti interessate”
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