L’ordine degli avvocati di Siena in questi giorni sta affrontando un problema di non facile soluzione. Tutto è legato a due reclami presentati al consiglio nazionale forense da un avvocato contro le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine di Siena per la consiliatura 2019-2020. Uno è stato respinto, mentre per l’altro il professionista si è visto dare ragione.
Cerchiamo di ripercorrere e chiarire tutto il percorso omettendo le generalità delle parti come esplicitamente disposto nella sentenza del consiglio nazionale forense.
Il ricorrente con il primo reclamo sosteneva la non validità del verbale del consiglio del 27 giugno 2019 e la conseguente costituzione della commissione elettorale per lo svolgimento delle operazioni del rinnovo del consiglio dell’ordine di Siena e contestualmente contestava anche il verbale della commissione elettorale con cui non era stata ammessa la sua candidatura per partecipare alle elezioni.
Con il secondo reclamo “dissentiva” sul verbale della commissione elettorale del 10 luglio 2019 con cui erano stati proclamati gli eletti. Il consiglio nazionale forense per un’economia di giudizio aveva riunito i due reclami. E così arriviamo all’udienza del 15 gennaio di quest’anno dove l’Ordine degli avvocati di Siena si costituiva depositando una memoria difensiva. In particolare il ricorrente con il primo reclamo impugnava il verbale della commissione elettorale e ha eccepito he secondo l’attuale normativa è previsto che i componenti della commissione elettorale devono essere individuati mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità.
Questo, secondo lo stesso avvocato, non era avvenuto. Inoltre ha lamentato come il COA di Siena non abbia rispettato la norma che prevede che i componenti esterni debbano essere in misura non inferiore alla metà dei componenti dell’ordine. E per questo ha chiesto l’annullamento della delibera del COA di Siena del 27 giugno 20129 nonché la delibera della commissione elettorale del COA del primo luglio dello scorso anno.
Con il secondo ricorso è stato invece impugnato (con le stesse motivazioni del primo reclamo) il verbale di proclamazione degli attuali eletti. Da parte sua l’ordine degli avvocati di Siena nella memoria difensiva ha contestato tutti i motivi del ricorso ed è stata eccepiti difetto di giurisdizione del consiglio nazionale forense e ribadito la legittimità del provvedimento adottato dalla commissione elettorale di escludere il reclamante dal partecipare alle elezioni per il rinnovo avendo lo stesso già espletato due mandati presso il COA di Montepulciano che era stato assorbito da Siena. Fin qui le parti in causa e arriviamo alla sentenza.
E’ stata rigettata l’eccezione dell’Ordine di Siena che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del consiglio nazionale forense, mentre lo stesso organismo giudicante ha ritenuto che la “fusione” tra due ordini forensi provoca la nascita di un diverso bacino elettorale e quindi un maggior numero degli aventi diritto all’elettorato attivo e di conseguenza “l’annullamento del procedimento elettorale per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena” per avere illegittimamente escluso dalla competizione il reclamante.
Per nascita di un nuovo bacino elettorale cosa si intende? Fusione o incorporazione? Siamo quindi davanti ad un nuovo ordine degli avvocati di Siena e di conseguenza deve essere aperta una nuova partita iva? Se così fosse allora tutti “liberi” anche i precedenti eletti nel consiglio dell’Ordine della nostra città che non si erano presentati all’ultima tornata elettorale.
E ora cosa accadrà? Si va verso un commissariamento o verso nuove elezioni? Intanto l’Ordine degli avvocati di Siena si riunirà a fine mese e sarà in quella sede che verranno valutate varie possibilità compresa quella di fare appello avverso la sentenza decisa e depositata a gennaio di quest’anno.
Cecilia Marzotti