Palio, formulati gli addebiti di contestazione delle Carriere: solo Nicchio a luglio, con addebito anche per agosto con Valdimontone, Lupa, Istrice e Oca

L’assessore delegato alla giustizia paliesca Giuseppe Giordano ha formulato in giornata gli addebiti di contestazione per i Palii del 2024, su specifici comportamenti ritenuti contrari alle disposizioni contenute nel regolamento e adesso sono concessi sette giorni per la produzione di memorie in propria difesa.

Per quanto riguarda il Palio di luglio, è arrivata la contestazione di addebito alla Nobile Contrada del Nicchio, ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Il vice barbaresco, senza autorizzazione, durante il terzo giro della Prova Generale, è entrato in pista davanti al palco del Nicchio per cercare di fermare il proprio cavallo. Il predetto, come si evince dal filmato, risulta essere dotato di tesserino di riconoscimento”. Sempre al Nicchio, l’atto di contestazione di addebito, è arrivato per la seguente condotta: “L’economo, durante il Corteo Storico, ha tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del rotellino al momento dell’uscita della comparsa dalla Piazza, culminato poi in un colpo sul retro del Palco delle comparse ove manifestava la propria rabbia”.

Per quanto riguarda il Palio di agosto, l’addebito è arrivato alla Contrada Sovrana dell’Istrice, ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Il proprio fantino, al momento dell’abbassamento del canape, è partito con il cavallo dal primo posto anziché dal posto assegnatogli dall’ordine della mossa”.

Addebito anche alla Contrada della Lupa, ritenuta responsabile della seguente violazioni: “Il proprio fantino in modo del tutto inusuale, durante il tondino, ha fermato repentinamente il proprio cavallo, così da ostacolare il cavallo della Contrada dell’Istrice, impedendone il normale proseguimento lungo il percorso. La condotta del fantino della Lupa costringeva il fantino dell’Istrice a retrocedere; anche al canape il fantino della Lupa ha messo in atto, nella parte bassa, continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Detti comportamenti sono stati attenzionati dal mossiere, che ha sollecitato il fantino della Contrada della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione la Contrada Sovrana dell’Istrice uscita dallo schieramento”.

Altro addebito alla Nobile Contrada del Nicchio, ritenuta responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “Per aver il proprio fantino sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo del Valdimontone, il cui fantino cadeva sul tufo; per aver il proprio fantino, durante le fasi della mossa, svolto un’azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso, sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione, che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale al fantino della Nobile Contrada del Nicchio”.

Addebito alla Nobile Contrada dell’Oca, ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver il proprio fantino al momento dell’abbassamento del canape effettuato uno spostamento con il cavallo dal quinto al terzo posto, e avendo da quest’ultimo effettuato la partenza”.

La Contrada di Valdimontone, è ritenuta responsabile delle seguenti violazioni: “Per aver un proprio contradaiolo all’altezza dei canapi e in prossimità del verrocchio, subito dopo la caduta del fantino della propria Contrada, posto in essere la condotta di recarsi in pista senza autorizzazione, trattenendosi per un breve lasso temporale; per aver un fiduciario del capitano, all’altezza dei canapi e in prossimità del verrocchio, poco dopo la caduta del fantino della propria Contrada, posto in essere la condotta di portarsi in pista senza autorizzazione, trattenendosi per un breve periodo di tempo”.

Addebito anche al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’essere, al momento dell’abbassamento del canape, partito con il cavallo dal primo posto anziché dal posto assegnatogli dall’ordine della mossa”.

Federico Guglielmi detto Tamurè nel Nicchio, è ritenuto responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “Per aver sporto volontariamente il gomito, durante una fase della mossa, verso il fantino della Contrada di Valdimontone inducendo, con una sollecitazione non consentita, la partenza improvvisa del cavallo il cui fantino cadeva sul tufo; per aver, durante le fasi della mossa, svolto un’azione di continuo disturbo e schiacciamento verso il basso sia nei confronti della Contrada rivale che di tutte le Contrade, creando una situazione di grande confusione, che ha compromesso la stabilità delle posizioni; comportamenti per i quali il mossiere ha anche formulato un avvertimento e un richiamo ufficiale nei suoi confronti”.

Addebito per Dino Pes detto Velluto, ritenuto responsabile delle violazioni scaturenti dalle seguenti condotte: “In modo del tutto inusuale, durante il tondino, ha fermato repentinamente il proprio cavallo, così da ostacolare il cavallo della Contrada dell’Istrice, impedendone il normale proseguimento lungo il percorso. La condotta del fantino della Lupa costringeva il fantino dell’Istrice a retrocedere; anche al canape il fantino della Lupa ha messo in atto, nella parte bassa, continui tentativi di ostacolo nei confronti della rivale che, pertanto, aveva difficoltà a mantenere la propria posizione. Detti comportamenti sono stati attenzionati dal mossiere, che ha sollecitato il fantino della Contrada della Lupa a creare lo spazio necessario per far rientrare in seconda posizione la Contrada Sovrana dell’Istrice uscita dallo schieramento”.

Carlo Sanna detto Brigante, è ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver al momento dell’abbassamento del canape effettuato uno spostamento con il cavallo dal quinto al terzo posto, e aver da quest’ultimo effettuato la partenza”.