La procedura, finalizzata a semplificare le procedure per l’utente, è stata messa a punto mantenendo uno stretto contatto con la Cassa Edile di Siena per verificare anche ulteriori ipotesi di semplificazione.
Il Durc, che ha l’ampia finalità di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, nel settore dell’edilizia assume rilevanza per la stessa operatività delle aziende in quanto è il presupposto essenziale per l’acquisizione di appalti pubblici e per lo svolgimento di lavori privati. In edilizia privata infatti la carenza o irregolarità del DURC conduce a conseguenze di carattere procedimentale quali la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo fino all’ipotesi del reato di abusivismo edilizio, con le conseguenze anche di tipo penale. Come stabilito dall’art. 82 comma 9 della LRT n. 1\2005, nel caso di fine lavori le conseguenze della carenza o irregolarità del DURC dell’impresa esecutrice dei lavori, ricadono direttamente sul privato committente posto nella impossibilità di ottenere l’agibilità o abitabilità di cui all’art. 86 della L.R.T. n. 1\2005.
Nello scorso giugno il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha fornito chiarimenti su alcune problematiche relative ai presupposti e alle modalità di rilascio del Durc, sia alla luce delle recenti innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in merito ai lavori di edilizia privata, nell’ambito dei quali il Durc è rilasciato esclusivamente delle Casse Edili abilitate. E’ stato precisato che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc non solo nell’ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati di edilizia. Il Ministero ha fra l’altro ribadito che il DURC non può essere oggetto di autocertificazione.