Divieto di abbandono di oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana. È questo uno dei punti dell’ordinanza firmata oggi stesso, mercoledì 20 marzo, dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio. A rendere necessaria questa disposizione è la necessità di intervenire a “tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori e in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex)”.
La nuova disciplina, in vigore dal 1 aprile fino al 30 novembre 2024, comprende “copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni”. “È richiesto di procedere alla loro vuotatura – si legge – dall’acqua almeno una volta ogni cinque giorni o, in alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere. Occorre provvedere alla pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua, e trattare l’acqua ristagnante nei tombini di piazzali, nelle griglie di raccolta e nei fontoni posti all’interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno) e che non può essere periodicamente eliminata, con specifici prodotti antilarvali. In alternativa, laddove possibile, è consentito introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie)”.
L’ordinanza richiede inoltre di “conservare tutte le documentazioni di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento disinfestante rilasciato dalla ditta specializzata, da esibirsi in caso di controllo da parte degli organi preposti. È necessario, infine, tenere le aree verdi, gli orti, i giardini e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Il materiale eventualmente presente dovrà essere sistemato in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza”.
Sempre nello stesso periodo, 1 aprile – 30 novembre, viene chiesto ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione, di “assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico, per evitare così pericolosi ristagni. Ai proprietari e conduttori di orti domestici di eseguire l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso, oltre che di svuotare periodicamente (almeno una volta ogni cinque giorni), o coprire ermeticamente, tutti i contenitori d’acqua usati per l’irrigazione”.
“Le azioni di prevenzione e di trattamento di acqua ristagnante elencate coinvolgono anche: i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento all’attività di rottamazione, stoccaggio di materiali di recupero, di veicoli e di macchinari; i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita e altro; i responsabili di cantiere e i titolari di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche – conclude -. L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria di 103,29 euro”.
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