Siena

Siena, il Comune rinnova la richiesta alla Regione per l’iscrizione del Palio alle manifestazioni di rievocazione storica

“Per una maggiore tutela rispetto alle sanzioni penali, in attesa di un quadro normativo più specifico, il comune di Siena ha deciso di rinnovare, la richiesta di iscrizione al “Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana” attraverso l’invio dell’apposita domanda alla Regione”. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dallo stesso comune di Siena che specifica anche come “L’amministrazione comunale, sentito il Rettore del Magistrato delle Contrade, ha inviato la documentazione in qualità di ente locale organizzatore del Palio”.

La domanda di iscrizione, relativa all’anno 2025, è redatta utilizzando la modulistica presente sul portale della regione Toscana, e deve pervenire entro il 30 aprile dell’anno in corso. Il calendario è stato istituito con la legge regionale numero 27 del 3 giugno 2021, dal titolo “Valorizzazione del patrimonio storico – culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali”. Oltre a istituire l’elenco delle Associazioni di rievocazione storica, la legge regionale stabilisce in particolare che “la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno successivo, a seguito di parere del comitato delle rievocazioni storiche della Toscana di cui all’articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 13, e tenuto conto della ricorrenza di anniversari e commemorazioni di ciascun anno”.

Secondo le valutazioni del Comune di Siena, in attesa di un quadro normativo più specifico, l’iscrizione a tale calendario può offrire una maggiore tutela per tutti gli attori del Palio rispetto alle sanzioni penali. La legge numero 184 del 2004, infatti, stabilisce che che le “le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente”. Da sottolineare anche come la legge regionale numero 59 del 20 ottobre 2009 (“Norme per la tutela degli animali”) reciti all’articolo 15 come “le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali sono autorizzate dal Comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 41, previo parere favorevole dell’azienda Usl competente”.

emanuele giorgi

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