Arrivano le nuove disposizioni per i pagamenti delle rate della cosiddetta ‘nuova Imu’, la nuova imposta approvata entrata in vigore da gennaio 2020, approvata durante il bilancio della Giunta e che si andrà a sostituire alla precedente Imu e la Tasi, abolita dalla legge di Bilancio 2020.
In generale sono obbligati a versare la nuova Imu al Comune di Siena tutti i contribuenti titolari (proprietari o titolari di diritti reali come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree edificabili. I terreni agricoli ubicati nel territorio comunale continuano ad essere esenti. Sono esonerati dal prelievo gli immobili adibiti a abitazione principale e le relative pertinenze, come già previsto per la “vecchia Imu” , tranne quelli di lusso, ville e castelli (Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9). Si segnala che dal 1° gennaio 2020 sono eliminati i benefici previsti per la vecchia Imu nei confronti degli ex coniugi assegnatari della casa coniugale nei casi in cui non vi sia affidamento di figli minori o non ancora autonomi e dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).
Nell’ambito delle misure di carattere economico per contenere i disagi dell’emergenza sanitaria, per il corrente anno non è dovuta la prima rata dell’Imu per gli immobili degli stabilimenti termali e gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
I pagamenti per la nuova Imu saranno divisi in due trance: una il 16 giugno e l’altra il 16 dicembre. Il contribuente potrà anche decidere di pagare in un’unica trance il 16 giungo. In ogni caso i pagamenti dovranno avvenire attraverso il modello F24.
I codici tributo sono gli stessi che si utilizzavano per la “vecchia” Imu, fatta eccezione per i cosiddetti “Beni Merce” (cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati) per i quali è stato recentemente istituito l’apposito Codice Tributo Imu “3939” (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29/5/2020). La prima rata del 2020 deve essere calcolata sulla base di quanto è stato pagato per il 2019, ed è pari alla metà di quanto versato in totale a titolo di Imu e Tasi per lo scorso anno. Quindi, per versare l’acconto di giugno, si deve sommare quello che è stato pagato per Imu e Tasi nel 2019 e versare il 50% di tale importo complessivo.
Nella Sezione “Servizi on line” del sito web del Comune di Siena è disponibile una versione aggiornata del calcolatore IMU, che consente di effettuare il conteggio in acconto, sulla base degli enunciati criteri. Entro il prossimo 31 luglio il Consiglio Comunale dovrà approvare la delibera con le aliquote della “Nuova Imu”; in tale occasione potrà anche prevedere delle aliquote ridotte, allo scopo di introdurre o mantenere delle agevolazioni.
Il saldo dovrà essere pagato entro il 16 dicembre 2020, a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno, facendo riferimento alle aliquote per il 2020, che nel frattempo saranno state deliberate dal Consiglio Comunale, adeguatamente pubblicate e comunicate dall’Amministrazione Comunale, e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.Per informazioni e chiarimenti inviare una mail a gestione.imu@sienaparcheggi.com