Un osservatorio sulla precarietà interno e la nascita della figura del consigliere di fiducia: sono sostanzialmente due le novità contenute nel nuovo statuto dell’Università per Stranieri di Siena.
Quella dell’osservatorio sulla precarietà era la novità annunciata: il rettore Tomaso Montanari l’aveva anche anticipata in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico di fronte al ministro dell’Università Anna Maria Bernini.
L’organo è introdotto dall’articolo 24 e le sue funzioni sono elencate in cinque commi. La struttura, si legge, “ha compiti di monitoraggio, consultivi e propositivi nell’ambito delle tematiche riguardanti i contratti di lavoro precari presenti in ateneo”. Ne faranno parte sei componenti, il mandato è triennale e rinnovabile per una sola volta. Tre membri sono designati tra le rappresentanze sindacali; due sono scelti tra docenti a contratto determinato, studenti, assegnisti e ricercatori; uno infine è deciso dal rettore.
L’articolo 21 bis declina i compiti del consigliere di fiducia che dovrà “fornire assistenza e consulenza a sostegno di studenti e studentesse, docenti e personale tecnico-amministrativo in materia di molestie sessuali o morali, mobbing o altre forme di discriminazione in attuazione delle previsioni del codice”.
La persona a cui affidare l’incarico sarà decisa dal rettore tramite selezione pubblica. La durata del mandato è biennale e confermabile una sola volta. Il consulente, si legge, “opera nell’esclusivo rispetto della legge e nell’interesse di chi ha subito molestie o discriminazioni, ha come referente” il rettore”, agisce in piena autonomia e nella massima riservatezza nell’adempimento delle sue funzioni, può accedere agli atti e ai documenti dell’amministrazione, può ascoltare
testimoni e metterli a confronto, e può avvalersi, previa autorizzazione, di consulenti e della collaborazione di esperti”.
Rispetto al precedente statuto del 2021 il nuovo complesso di norme si limita a definire e cucire meglio i doveri dei vari organi interni.
Non ci sarà più però la scuola di dottorato, che è stata sciolta. In sua sostituzione c’è un articolo dedicato alle scuole di specializzazioni e ai dottorati di ricerca. Questi ultimi non dovranno durare meno di tre anni e saranno fatti con altri atenei. “Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuole di dottorato”, dice il comma 1 dell’articolo 28.
MC
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