Lunedì 5 aprile, ultimo giorno di zona rossa nazionale, poi in Italia torneranno le divisioni secondo i colori con il nuovo decreto covid. In Toscana però da domani, martedì 6 aprile, il rosso proseguirà almeno fino a martedì 20 aprile.
Questa proroga di due settimane delle misure più restrittive è stata decisa da un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. La Regione, secondo i dati analizzati dalla Cabina di Regia, negli ultimi sette giorni aveva una media di 261 casi di covid ogni 100mila abitanti, al di sopra del limite dei 250. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2 – si legge nell’ordinanza -, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni, le misure della zona rossa. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Il decreto , che sarà in vigore fino al 30 aprile permette comunque delle deroghe alle divieti in caso la situazione del contagio. Infatti è confermata la possibilità “di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini”.
Intanto il ministro della Salute Speranza con un’altra ordinanza ha prorogato fino alla fine del mese le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori Ue
Anche in zona rossa il decreto prevede che “sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado”. Per i gradi successivi, in zona rossa “le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma) ed per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per le seconde case bisogna ricordare l’ordinanza regionale: fino all’11 aprile è vietato arrivare in queste strutture per chi viene da fuori regione. Mentre chi abita in Toscana può trasferirsi anche verso altre Regioni solo può provare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021. Fino al 30 aprile non sono consentiti gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria
Resta sospesa la loro attività. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5 alle 18, senza restrizioni; dopo le 18 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice Ateco 56.3) . La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
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