Vendita dei veicoli giacenti nelle depositerie autorizzate

autoOggi 27 febbraio 2014, sul sito della Prefettura www.prefettura.it/siena, èstato pubblicatol’elencon. 1 dei “veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 571/1982, e successive modificazioni, a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada), comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti”.

 

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, i proprietari e i soggetti indicati nell’art. 196 del Codice della Strada, hanno la facoltà di assumere la custodia dei veicoli stessi, previo pagamento alla depositeria dell’intero corrispettivo dovuto.

 

Nel caso in cui gli aventi diritto non si avvalgano di tale facoltà, l’automezzo sarà venduto al custode, anche ai soli fini della rottamazione

 

Così ha stabilito la cosiddetta “Legge di stabilità 2014” all’articolo unico, commi 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450.