E’la grande novità del Decreto Rilancio, il Superbonus alza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi nell’ambito dell’efficientamento energetico, antisismico, per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per ricaricare i veicoli elettrici, gli interventi fatti fare dal committente dovranno necessariamente determinare un avanzamento nell’APE (Attestato Prestazione Energetica) di almeno due classi energetiche. La misura si aggiunge alle detrazioni che sono già previste per il sismabonus e l’ecobonus.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate,”altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, inalternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante”, si legge in un documento. In pratica si può cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori.
Parlando del Superbonus 110% abbiamo già spiegato quali sono gli interventi ammessi, vediamo ora qual è la platea dei beneficiari.
Ecobonus 110, chi può usufruirne?
Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate “la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio- si legge in un documento-. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile”.
Sono sei le classi di beneficiari: i condomìni; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” – la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili,di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni,adibiti a edilizia residenziale pubblica-.Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
Ci sono poi le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000; le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi