Ecco le proposte di sanzione formulate dall’assessore delegato Giuseppe Giordano:
Presa visione delle memorie presentate dalla Contrada della Chiocciola, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: avere il proprio Capitano, in occasione della seconda prova, preso parte sul Palco dei Giudici ad un alterco verbale con il Capitano della Tartuca e contravvenendo all’articolo 101, comma 2; considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: avere un proprio contradaiolo, in occasione della seconda prova, tenuto un comportamento provocatorio nei confronti del fantino e del Capitano della Tartuca, ai quali si era avvicinato mentre la stessa Contrada si trovava all’altezza della Mossa e contravvenendo all’articolo 101, comma 2”.
Presa visione delle memorie presentate dalla Contrada della Tartuca, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: avere il proprio Capitano, in occasione della seconda prova, preso parte sul Palco dei Giudici ad un alterco verbale con il Capitano della Chiocciola e contravvenendo all’articolo 101, comma 2; considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto a, la sanzione di una censura per il seguente motivo: avere il proprio fantino, in occasione della seconda prova, abbassato il cavallo tra i canapi per incontrare quello della Chiocciola, facendo nascere tra i due fantini un’accesa discussione e contravvenendo all’articolo 101, comma 2, combinato con l’articolo 64, comma 1 [….] e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Sebastiano Murtas detto Grandine di pari data, che fa parte integrale del presente”.
Presa visione delle memorie presentate dalla Contrada della Torre, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 97 punto c, la sanzione di un Palio di squalifica, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Contrada della Torre avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: avere un proprio contradaiolo, nell’immediato dopo corsa del Palio, colpito con un pugno alle spalle il fantino della Contrada della Selva, mentre si trovava sempre a cavallo festeggiato dai contradaioli, creando momenti di tensione tra alcuni contradaioli della Torre e della Selva e contravvenendo all’articolo 101, comma 2”.
Al termine di questa fase del procedimento, secondo l’articolo 98 del Regolamento per il Palio “la Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’assessore delegato, e dopo aver preso visione della proposta di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate”.
Presa visione delle memorie presentare dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una diffida” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni, evidenziando al contempo come l’interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale numero 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Selva”.
Presa visione delle memorie presentare dal fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, l’assessore delegato propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una diffida” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni evidenziando al contempo come l’interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale numero 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Chiocciola; considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una diffida” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni evidenziando al contempo come l’interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale numero 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Chiocciola”.
Presa visione delle memorie presentate dal fantino Sebastiano Murtas detto Grandine, l’assessore propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una ammonizione” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada della Tartuca per violazione dell’articolo 101”.
Presa visione delle memorie presentate dal fantino Carlo Sanna detto Brigante, l’assessore propone: “Considerato quanto previsto dall’articolo 99, la sanzione di una diffida” per le motivazioni contenute nell’atto, “cui si rimanda per le opportune motivazioni, evidenziando al contempo come l’interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa approvata dal Consiglio Comunale numero 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada dell’Onda”.
Al termine di questa fase del procedimento, secondo l’articolo 99 del Regolamento per il Palio “la Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’assessore delegato, e dopo aver preso visione della proposta di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati”.